Problemi tra fratelli per le spese della casa della madre deceduta
Cos’è la comunione ereditaria: i consigli dell'avvocata Giulia Orsatti
Gentile redazione, mi rivolgo a voi per avere un parere su una questione che mi assilla da diversi anni. In sede di divisione ereditaria dei beni appartenuti alla mia defunta suocera, il fratello di mio marito – coerede con lui nella successione di loro madre – non gli riconosce le spese sostenute per la ristrutturazione di una porzione dell’immobile a lei intestato, divenuto un appartamento ad uso di civile abitazione nuovo e distinto dal fabbricato originario né le somme spese per sanare due abusi edilizi insistenti sul medesimo immobile caduto in successione. Mia suocera è deceduta 5 anni fa e, da allora, il suo appartamento è occupato gratuitamente dal figlio di mia cognata senza che, al tempo, fosse stato chiesto a mio marito il permesso per abitarci. In questi 5 anni, abbiamo continuato a nostre spese a fare lavori di straordinaria manutenzione per conservare l’immobile indiviso, come la riparazione del tetto, sostituzione di una caldaia, ecc. Quante possibilità abbiamo di ottenere un indennizzo per le migliorie apportate all’immobile? Il nipote ha diritto ad abitare nell'appartamento della nonna? Ringrazio lo “Sportello legale” per la preziosa consulenza e l’utile servizio che offre al cittadino.
Anonimo
Per poter parlare di divisione ereditaria è necessario definire preliminarmente il concetto di comunione ereditaria, istituto che viene in essere tutte le volte in cui al defunto succedono più eredi. Ciò posto, possiamo dire che la divisione ereditaria è il procedimento attraverso il quale si scioglie la comunione ereditaria e si attua con il frazionamento dei beni che compongono la comunione tra i vari eredi e in proporzione alle quote spettanti a ciascuno.
I procedimenti per ottenere la divisione ereditaria variano a seconda dell’accordo tra i coeredi: se c’è consenso sulla divisione e sulle quote, ma non sulla ripartizione dei beni, si può ricorrere alla divisione a domanda congiunta, con un unico ricorso firmato da tutti. In mancanza di accordo, si procede con la divisione giudiziale ordinaria, che porta a una sentenza del giudice. Va inoltre precisato che, in assenza di testamento, i crediti e i debiti facenti capo a un asse ereditario si redistribuiscono in capo agli eredi secondo le quote stabilite a ognuno per legge. Pertanto, alla presenza di due figli del defunto, l’eredità di quest’ultimo si devolverà a metà tra i due e verrà a crearsi una comunione ereditaria solo tra loro. Il valore dell’asse ereditario in questione, inoltre, andrà valutato al momento dell’apertura della successione, momento che coincide con la morte del soggetto della cui successione si tratta e che, nel caso di specie, comprenderà sia il valore del fabbricato originario, sia l’appartamento realizzato ex novo a spesa di uno solo dei due figli della defunta.
Ora, presumendo il consenso della proprietaria defunta alle migliorie operate sull’immobile, il figlio che prima della morte della madre vantava un credito unicamente nei confronti di quest’ultima, con l’accettazione della sua eredità, diverrà titolare al 50% con suo fratello sia dei crediti, sia dei debiti esistenti nell’asse ereditario. Dal lato del fratello che ha pagato le ristrutturazioni dell’appartamento inserito nell’immobile in successione, dunque, opererà l’estinzione per confusione della metà del debito ereditario, mentre permarrà il solo 50% del debito originario posto in capo al fratello e coerede che, dunque, solo dopo l’accettazione dell’eredità materna, potrà essere chiamato a rimborsargli la metà delle spese per le ristrutturazioni, le sanatorie e le opere di straordinaria amministrazione intervenute sull’immobile caduto in comunione.
Dopo l’accettazione dell’eredità materna, inoltre, chi fra i due coeredi non acconsente all’occupazione dell’immobile ereditato da parte del nipote potrà esprimere il suo malcontento esperendo tutte le azioni del caso, ma tale circostanza gli sarà consentita, tuttavia, solo se risulterà assegnatario almeno pro quota dell’unità immobiliare occupata al termine del procedimento giudiziale di divisione.
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