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Pensioni, è l’ora della scelta per i lavoratori dello sport: le novità del fondo previdenziale

di Leonardo Monselesan
Pensioni, è l’ora della scelta per i lavoratori dello sport: le novità del fondo previdenziale

Entro il 30 giugno dovranno decidere se rimanere in quello dedicato agli addetti del settore spettacolo

22 aprile 2024
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La riforma dello sport entrata in vigore lo scorso anno continua il suo processo di applicazione. Entro il 30 giugno, infatti, diversi lavoratori dello sport dovranno scegliere se esercitare o meno l’opzione per rimanere iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (Fpls). Qualora tale opzione non fosse esercitata entro la suddetta data, queste persone verrebbero automaticamente trasferite in altre forme di gestione previdenziale, con decorrenza retroattiva dal 1° luglio 2023.

Potranno esercitare il diritto di opzione solo i direttori tecnici, gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere e gli istruttori presso società sportive, anche nel caso in cui siano impiegati da soggetti datoriali aventi natura commerciale (come palestre e sale fitness), che al 30 giugno 2023 risultavano già iscritti al Fpls.Qualora queste figure non esercitino il diritto di opzione, saranno trasferiti in una diversa gestione previdenziale individuata in base alla natura del rapporto di lavoro.

Per coloro che sono titolari di un qualsiasi rapporto di lavoro nell’ambito sportivo professionistico o per quanti sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato, la destinazione sarà il Fondo pensione lavoratori sportivi (Fpsp). I titolari di un rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato nell’ambito dilettantistico, invece, saranno iscritti alla Gestione separata Inps. Nel primo caso non ci sono variazioni a livello contributivo. Entrambe le gestioni applicano infatti la stessa quota contributiva, pari circa al 33% della retribuzione imponibile, ed offrono prestazioni previdenziali praticamente identiche. Le uniche differenze si possono riscontrare nelle rispettive forme esclusive di pensionamento anticipato, destinate a particolari soggetti, come, ad esempio, quella per i ballerini tersicorei nel Fpls o quella per i calciatori nel Fpsp, oppure per le prestazioni esclusive di uno dei due fondi pensione.

Bisogna inoltre ricordare che queste due gestioni previdenziali dialogano tra loro. Pertanto, un pensionando che ha versato la propria contribuzione esclusivamente al loro interno non avrà bisogno di effettuare un cumulo o una totalizzazione dei contributi per raggiungere i requisiti per il pensionamento. Diversamente, in caso di passaggio alla Gestione separata, vi saranno notevoli differenze a livello contributivo. In ogni caso, non è dovuto alcun versamento in caso di redditi annui inferiori a 5.000 euro. Tutto il reddito eccedente questo limite viene considerato come imponibile contributivo.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto anche ad un’altra forma di previdenza obbligatoria, indipendentemente dalla natura del suo rapporto lavorativo, alla metà dell’imponibile contributivo si applica un’aliquota per i contributi Ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti) pari al 24%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore (eccetto per le partite Iva, tenute al pagamento dell’intera somma). Tale aliquota sale al 25% per coloro che sono iscritti unicamente alla Gestione separata. In quest’ultimo caso, ai contributi Ivs si aggiungono anche quelli per le indennità di malattia, maternità/paternità, degenza ospedaliera e Dis-Coll (o Iscro per le partite Iva), che sono pari al 2,03% di tutta la retribuzione eccedente i 5.000 euro annui per i titolari di collaborazioni coordinate continuative, e all’1,23% per le partite Iva. L’opzione per restare iscritti al Fpls è esercitabile una sola volta, non è revocabile, e produce effetti su tutti i rapporti di lavoro sportivo in essere al 1° luglio 2023 e per quelli instaurati successivamente. Il processo può essere effettuato tramite patronato o autonomamente in via telematica, accedendo all’apposita sezione del sito dell’Inps. Una volta effettuata la richiesta, qualora venisse accolta, il lavoratore deve comunicarlo tempestivamente al proprio datore di lavoro.

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