Livorno, perde a scacchi in quattro mosse: sospettato di combine e poi assolto
Giocatore labronico di 17 anni non responsabile secondo il giudice sportivo, al quale era stato deferito dall'arbitro di un torneo internazionale disputatosi a Carmignano (Prato): si era dichiarato «frustrato per la sconfitta patita al turno precedente»
LIVORNO. Ha abbandonato la partita di scacchi dopo appena quattro mosse, peraltro inconsuete, dichiarandosi sconfitto senza apparenti motivi, spiegando di «essere frustrato per il ko rimediato al turno precedente». Rischiando una squalifica per una presunta combine, visto che l’arbitro del torneo internazionale, il pisano Gabriele Stilli, non ha potuto far altro che deferirlo. Il giudice sportivo nazionale della Federazione scacchistica italiana, al termine dell’istruttoria, nei giorni scorsi ha assolto sia il giovane tesserato coinvolto nella vicenda – un diciassettenne originario della provincia di Pisa – sia la società di appartenenza, il circolo “Livorno scacchi”, comunque elogiato per «la piena collaborazione dimostrata».
L’episodio è avvenuto fra il 27 e il 30 dicembre scorso a Carmignano, in occasione del “II Festival internazionale di Carmignano - Fondazione Cassa di Risparmio di Prato”. Durante il quinto turno, infatti, una partita del torneo B si era conclusa – secondo il direttore di gara – in modo anomalo: il giocatore con il bianco aveva abbandonato quasi subito, sorprendendo arbitro e organizzatori. Alla richiesta di chiarimenti, il giovane ha spiegato di non aver voglia di giocare, aggiungendo in un secondo momento di essere frustrato per la sconfitta subita nel turno precedente. Il giorno successivo, inoltre, non si è poi presentato per il sesto turno.
La segnalazione dell’arbitro ha fatto scattare il procedimento davanti al giudice sportivo nazionale Michele Leone, che ha valutato se il suo comportamento potesse configurare un illecito disciplinare o una violazione regolamentare. In particolare, è stata approfondita l’eventuale esistenza di un accordo tra i due giocatori per alterare il risultato dell’incontro, ipotesi che – secondo il regolamento – renderebbe sanzionabile anche un abbandono volontario. Dagli accertamenti, però, non è emerso alcun elemento in tal senso. La giocatrice avversaria, una minorenne della provincia di Livorno, ha escluso qualsiasi accordo o contropartita, fornendo una dichiarazione formale sottoscritta con il consenso dei genitori.
Il giudice ha quindi richiamato l’articolo 32 del regolamento di giustizia disciplinare, che non considera illecito l’abbandono di una partita in assenza di intese fraudolente. Determinanti, nella valutazione complessiva, anche l’età del giocatore, l’inesperienza e il carattere episodico del gesto, oltre alla collaborazione piena offerta dalla società sportiva, che è stata ritenuta del tutto estranea ai fatti. Giustificandosi al giudice, il ragazzo ha chiesto di «valutare l’episodio come isolato e privo di volontarietà antisportiva; tenere conto della minore età, dell’inesperienza e della mia buona fede; applicare, ove ritenuto necessario, la sanzione minima prevista, privilegiando una finalità educativa e formativa».
Con la sentenza il giudice ha quindi dichiarato non responsabili sia il tesserato sia la società, chiudendo il caso. Una decisione che ribadisce l’importanza di distinguere tra comportamenti emotivi, seppur censurabili sul piano sportivo, e vere e proprie violazioni disciplinari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
