La firma con riserva e in che modo contestare il pacco sbagliato
Acquisti sul web e spedizioni: i consigli dell'avvocata Annalisa Scura
Ho una domanda, di quelle scomode: il corriere consegna al mio coinquilino un pacco col mio nome. Io sogno le sneakers nuove… apro e trovo croccantini per gatti. Non ho nemmeno un gatto, e ora neppure le scarpe. Una domanda: chi paga il danno?
Andrea
Ogni sito web ove si perfeziona un acquisto contiene le condizioni di vendita e le regole relative al perfezionamento della compravendita. Generalmente, inoltre, ogni sito internet riporta anche le condizioni generali di spedizione e di reso: dunque, le cause che consentono di effettuare il reso, le modalità per perfezionare il reso stesso e gli eventuali costi relativi.
In linea generale, il fatto che la consegna sia stata firmata dal destinatario (o da un terzo incaricato) non preclude la possibilità di restituire il pacco qualora questo abbia un contenuto non conforme a quanto è stato acquistato. Tuttavia, è opportuno rendere noto al consumatore che vi è la possibilità di “firmare con riserva” al momento della consegna del pacco: questo tutela il destinatario in caso di danni occulti, è la soluzione consigliabile quando il plico ricevuto appare visibilmente danneggiato ovvero si sospetta che il contenuto possa essere compromesso, e - in ogni caso - è preferibile quando si tratta di acquisto di articoli fragili o di valore.
La firma con riserva ha una rilevanza giuridica ed è regolata dalla normativa sul trasporto di merci e sulla tutela del consumatore: è sufficiente apporre la propria firma aggiungendo “con riserva” e, se possibile, specificarne il motivo. Tanto costituisce prova sufficiente a dimostrare che il danno è avvenuto durante la consegna della merce ad opera del vettore e non successivamente all’apertura del plico da parte del destinatario.
Il destinatario che ha firmato con riserva, infatti, può avviare una contestazione formale entro 8 giorni dalla consegna, mentre, ai sensi dell’art. 1698 del codice civile, “il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore.
Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in quest'ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento”.
Dunque, più in generale, non è sempre necessario firmare con riserva - sebbene sia fortemente consigliato - ma, in mancanza, sarà più difficile contestare il danno del prodotto ricevuto.
Alla luce di quanto sopra, qualora si accetta la consegna di un pacco per conto di una terza persona, è sempre meglio utilizzare la firma “con riserva”, così che il proprietario possa avere aperte tutte le possibilità di tutela.
Pertanto, in risposta al quesito posto, il primo accertamento è verificare se il coinquilino ha apposto alla ricevuta di consegna del pacco la firma “con riserva”; dipoi, contestare formalmente e tempestivamente il contenuto del pacco: in ogni caso, generalmente, se il plico postale contiene un prodotto diverso da quello ordinato, la responsabilità è posta in capo al mittente o al venditore.
Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.