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Bollette di acqua, luce e gas: la prescrizione è stata ridotta a due anni

Bollette di acqua, luce e gas: la prescrizione è stata ridotta a due anni

In precedenza era di cinque: i consigli dell'avvocato Domenico Nicosia

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Una società di recupero crediti mi ha chiesto il pagamento di tre bollette del gas che non ho pagato quattro anni fa. Io avevo fatto subito reclamo perché erano sbagliate in quanto i consumi erano nettamente maggiori del reale. Da allora non si è fatto sentire più nessuno, a parte questa società adesso. Come posso difendermi per dimostrare che erano sbagliate quelle bollette? E poi possono pretendere il pagamento? Non vorrei andare in tribunale per questo.
Francesca da Tirrenia

Innanzitutto occorre premettere che la disciplina che ci interessa, ai fini di fornire una risposta alla domanda, è stata modificata negli ultimi anni; è quindi necessario prestare particolare attenzione alle norme cui fare riferimento. La Legge di Bilancio del 2018 e le disposizioni emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente hanno operato una riduzione del termine di prescrizione per la fatturazione dei consumi di energia elettrica, gas e acqua, che passa da 5 anni a 2 anni – a partire dal 1° gennaio 2020 (più precisamente dal 2018 per la luce, 2019 per il gas, 2020 per l’acqua). La Legge n. 205/2017 all’art. 1, comma 4, dispone infatti che: “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”.

Dunque, sulla base di questo articolo, i fornitori non possono più richiedere i pagamenti relativi a consumi di gas, luce e acqua risalenti a più due anni prima (prima, come dicevamo, avevano 3 anni in più di tempo) a meno che il consumatore non avesse ricevuto, nei tempi previsti, la relativa fattura.

Occorre distinguere due profili fondamentali: da un lato la prescrizione, dall’altro la correttezza delle fatture oggetto di richiesta.

Sul piano della prescrizione, qualora vengano richieste somme risalenti a quattro anni prima, è necessario verificare il periodo di maturazione dei consumi e la data di emissione delle fatture. Per il gas, i consumi successivi all’01/01/2019 sono soggetti al termine ridotto di due anni; per quelli precedenti resta applicabile il termine quinquennale. Ne consegue che, per le forniture del 2019 o successive, la pretesa avanzata oltre due anni dopo l’emissione della fattura risulta prescritta. La prescrizione, tuttavia, non opera di diritto: deve essere eccepita dall’interessato con apposita contestazione formale, preferibilmente mediante raccomandata A/R o Pec.

Con riferimento alla correttezza delle fatture, la presentazione di un reclamo immediatamente successivo alla ricezione delle stesse assume rilievo probatorio, in quanto documenta l’esistenza di una contestazione tempestiva sui consumi anomali. In tali circostanze, il venditore è tenuto a rispondere e, se necessario, ad avviare verifiche tramite il distributore, con eventuali controlli sul contatore. L’assenza di riscontro al reclamo configura una violazione degli obblighi informativi e contrattuali.

Il consiglio, quindi, è quello di contestare alla società le questioni sopra evidenziate. Qualora le comunicazioni con la società incaricata non consentano di risolvere la controversia, è possibile ricorrere allo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente istituito da Arera o attivare la procedura di conciliazione paritetica o obbligatoria, strumenti rapidi e gratuiti che consentono di ottenere una decisione senza necessità di adire immediatamente l’autorità giudiziaria. Solo come extrema ratio, qualora persista la pretesa nonostante l’assenza di fondamento, potrà essere avviata un’azione giudiziaria.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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