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Le soste veloci

L’auto parcheggiata davanti a un cancello e la violenza privata

L’auto parcheggiata
davanti a un cancello
e la violenza privata

Quando si configura il reato: i consigli dell'avvocata Giulia Orsatti

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Spettabile Tirreno, il mio problema è che mi mettono sempre l’auto davanti al cancello di casa perché c’è un bar vicino e nella zona ci sono pochi parcheggi. Spesso lascio stare anche perché sono soste veloci. Ultimamente però c’è un negoziante che lo fa spesso e ciò che mi infastidisce di più è il suo atteggiamento, fa finta di non sentirmi o borbotta. Posso fare qualcosa o “comanda lui”?
A.R.


Tralasciando le norme dettate dalla tolleranza e dalla buona educazione, limitare la libertà di movimento di chiunque può portare gravi conseguenze. La normativa risulta differenziata a seconda che sul cancello in questione sia affisso o meno un cartello di “passo carrabile”. Se il cartello è esposto, si deve fare riferimento anche al Codice della Strada, il cui articolo 3 definisce il passo carrabile come “accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli”. Ai fini del rilascio del passo carrabile, è necessario presentare una richiesta all’ente proprietario della strada e pagare un determinato canone. Quando il passo carrabile è a norma, ai sensi dell’articolo 158 comma 2 lett. a) del Codice della Strada, non è permesso neanche al titolare sostarvi davanti e le sanzioni variano in base al tipo di veicolo. Nello specifico, per i motocicli è prevista una multa da 25 a 100 euro; per le autovetture e altri veicoli, la multa è più alta e va da 42 a 173 euro. Oltre alla multa, l’articolo 159 del Codice della Strada sancisce la possibilità di rimuovere il veicolo con il carro attrezzi, i cui costi saranno a carico del proprietario del veicolo.

Attenzione però: per essere a norma, il cartello di passo carrabile deve contenere i dati relativi al numero di autorizzazione, la data del rilascio e il nome del Comune o dell’ente proprietario della Strada, oltre alla dicitura “passo carrabile” e al simbolo del divieto di sosta. Questo il primo scenario.

Nel caso invece in cui il cartello non sia esposto, si potrebbe configurare un reato, ai sensi dell’articolo 610 del Codice Penale, di “violenza privata”. L’articolo, infatti, al primo comma, punisce chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa. Sul punto, si è pronunciata la Corte di Cassazione ritenendo che “integra il reato di violenza privata, di cui all’art. 610 c.p., la condotta di colui che, avendo parcheggiato l’auto in maniera da ostruire l’ingresso al garage condominiale, si rifiuti di rimuoverla nonostante la richiesta della persona offesa” (Cassazione Penale, Sezione Unite, Sentenza n° 603/2011 e 21776/2006).

La Corte di Cassazione chiarisce che il reato si configura nella misura in cui, parcheggiando l’auto di fronte ad un cancello di accesso ad una proprietà privata, si limiti la libertà di azione e autodeterminazione della persona offesa. Tutto ciò a meno che non si liberi velocemente il passaggio ovvero si lasci un recapito visibile sul veicolo.

In quest’ultimo caso si dovrebbe provare a contattare il proprietario del veicolo al fine di richiedere lo spostamento dell’auto e, qualora questi si rifiutasse, si configurerebbe il reato di cui all’art. 610 c.p., procedibile a querela della persona offesa.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

 

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