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Incidente stradale

Non tassativi i tre giorni per comunicare dei danni alla propria assicurazione

Non tassativi i tre giorni
per comunicare dei danni
alla propria assicurazione

Il ritardo dopo un piccolo incidente: i consigli dell'avvocato Biagio Depresbíteris

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Buongiorno redazione del Tirreno. La scorsa settimana, uscendo dal parcheggio del supermercato, ho leggermente “accarezzato” il paraurti di un’altra macchina. Nulla di grave, giuro: più danni al mio orgoglio che alla carrozzeria. Solo che, preso dal senso di colpa, sono tornato a casa, ho riflettuto due giorni come fosse una crisi esistenziale e poi ho chiamato l’assicurazione. Ora mi chiedo: visto che non ho rispettato i famosi “tre giorni”, rischio davvero che non mi paghino nulla? C’è da stare allegri o devo cominciare a grattarmi il portafogli?
Carlo S. da Portoferraio


È una domanda ricorrente, che molti si pongono dopo aver subìto un incidente stradale, un furto o un qualsiasi altro evento coperto da assicurazione. Spesso, infatti, per disattenzione, stress o semplice sottovalutazione dell’obbligo contrattuale, si tende a rinviare la comunicazione alla compagnia, magari pensando che basti farlo “prima o poi”. Ma questo può generare eccezioni da parte dell’assicurazione che, per un consumatore inesperto, possono essere sufficienti per desistere dalla richiesta risarcitoria. In realtà, la legge prevede una tutela importante per l’assicurato. L’art. 1913 c.c., infatti, stabilisce che la denuncia del sinistro debba avvenire entro tre giorni da quando l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Questo termine è anche riportato, quasi sempre, nelle condizioni generali di contratto. Tuttavia, ed è questo il punto fondamentale, la scadenza non è perentoria. L’art. 1915 c.c., invero, chiarisce che l’assicuratore può rifiutare o ridurre l’indennizzo solo se il ritardo ha causato un pregiudizio effettivo all’attività di accertamento o alla gestione del sinistro. In parole semplici: se l’assicurazione riesce comunque a ricostruire l’evento e a verificarne le conseguenze, non può negare il pagamento solo per un mero ritardo “formale”.

La Corte di Cassazione, non a caso, ha più volte ribadito che il termine di tre giorni ha valore ordinatorio, non tassativo. Non è quindi sufficiente un semplice ritardo per far perdere all’assicurato il diritto all’indennizzo ma è necessario che vi sia un danno concreto alla compagnia, come ad esempio l’impossibilità di svolgere perizie, raccogliere elementi, ricostruire correttamente le dinamiche del fatto. Naturalmente, questo non significa che si possa denunciare un sinistro quando si vuole. Al contrario: agire con tempestività e precisione è sempre la scelta più sicura e prudente. È buona regola, anche in caso di incertezza o di danni minimi, inviare comunque una comunicazione scritta all’assicurazione, allegando tutto ciò che può essere utile: fotografie, testimonianze, verbali delle forze dell’ordine, ricevute. Ogni documento può fare la differenza. Ricordiamoci che l’onere della prova dell’evento dannoso resta comunque a carico dell’assicurato. In mancanza di una denuncia puntuale e ben documentata, il rischio è che la compagnia possa legittimamente contestare la fondatezza della richiesta o eccepire il danno da ritardo nella denuncia. Il consiglio, come sempre, è di agire con diligenza, di leggere con attenzione le clausole contrattuali e, in caso di dubbio, di rivolgersi a un professionista.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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