Il Tirreno

Pisa

La guida

Cessione del quinto: i rimborsi sono un diritto, non un favore

di Antonio Scuglia
Cessione del quinto: i rimborsi sono un diritto, non un favore

Numerosi si sono rivolti all’Adusbef per vedersi riconoscere la restituzione parziale delle spese in caso di estinzione anticipata

01 marzo 2023
4 MINUTI DI LETTURA





PISA. Estinzione anticipata dei prestiti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione: quali sono i costi dei quali il consumatore può ottenere il rimborso? L’argomento è di stretta attualità, perché negli ultimi tempi molti utenti si sono dovuti rivolgere alla delegazione Adusbef di Pisa per ottenere il rimborso di tali spese e le hanno ottenute grazie all’intervento dell’avvocato Alberto Foggia, per lo più a seguito del reclamo presentato alla banca e alla finanziaria.
Non mancano però anche casi per i quali pendono procedimenti avanti all’Abf (Arbitro bancario finanziario) per i quali si attendono le decisioni.
Di cosa parliamo
«La cessione del quinto dello stipendio o della pensione – ricorda il legale – è una tipologia di finanziamento molto utilizzata, e prevede rate fisse con durata massima di 10 anni»; ad esempio permette al lavoratore dipendente di ottenere un prestito personale, garantendone il rimborso attraverso la cessione del quinto dello stipendio. Ciò significa che il datore di lavoro trattiene una quota fissa dell’emolumento del dipendente, utilizzandolo per ripagare il prestito. Parimenti il pensionato può farvi ricorso con la stessa modalità.
È anche possibile prevedere la cessione del doppio quinto dello stipendio, ma in tal caso sono necessari specifici requisiti, tra i quali un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Come avviene per tutti i prestiti, anche per la cessione del quinto è possibile ottenere in qualsiasi momento l’estinzione anticipata, versando l’importo a debito residuo che la banca o la finanziaria avrà cura di calcolare a seguito di richiesta dell’interessato avanzata per iscritto via Pec (Posta Elettronica Certificata), raccomandata a. r. (cioè con avviso di ricevimento), oppure brevi manu.
Rimborsi anticipati
Il consumatore può quindi rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte (come da articolo 125 sexies, comma 1, del Testo Unico Bancario). Tale riduzione vale anche per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito per la quale poi il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito (articolo 125 sexies, comma 3, dello stesso Testo. «Del resto – spiega Foggia – si tratta di “provvigione” che viene trattenuta dal capitale mutuato, unitamente agli altri costi e commissioni, e versata dalla banca direttamente all’intermediario, la cui terzietà non è, nella maggior parte dei casi, neppure percepita dal consumatore».
Che fare
Come abbiamo accennato, per ottenere il rimborso delle spese in questione, il consumatore deve inviare con raccomandata a.r. o pec (se ne dispone), o brevi manu, richiesta al riguardo anche utilizzando i moduli facilmente reperibili su internet. Alla domanda vanno allegati il numero di contratto, i dati identificativi, e copia del documento di identità e del codice fiscale. Entro circa 10 giorni dal ricevimento, l’Istituto di credito rilascia il conteggio estintivo, attraverso un documento col quale indica, oltre alle varie voci di costo, l’importo complessivo da pagare. A quel punto, se l’interessato non si ritiene soddisfatto dalle voci indicate come rimborsabili, può inviare reclamo scritto alla banca o finanziaria.
E se non pagano?
«Nel caso in cui tali soggetti non abbiano dato riscontro entro 60 giorni o comunque la risposta non sia soddisfacente, – continua l’avvocato – il consumatore può far ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, strumento alternativo alla controversia giudiziale che si apprezza per costi (una spesa di soli 20 euro) e tempi (nell’arco di un massimo di 8 mesi si ottiene una decisione). Si tenga presente che non possono essere però sottoposte all’Abf controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso e che il ricorso non può essere introdotto se sono trascorsi più di 12 mesi da quando è stato presentato reclamo all’intermediario. In tal caso si può comunque proporre nuovo reclamo e quindi dar corso al ricorso». È comunque possibile anche adire direttamente l’Autorità Giudiziaria, esperita in questo caso la necessaria preventiva mediazione tramite uno degli Organismi a ciò deputati, oppure anche a seguito del giudizio reso dall’Abf (in tale ipotesi la mediazione obbligatoria è già così assolta).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo piano
Paura

Livorno, maestra di 52 anni cade in un pozzo: salvata dal cane. «Aggrappata al bordo, ce l’ho fatta a resistere»

di Federico Lazzotti