Il Tirreno

Lucca

Tribunale

Capannori, cameriere morto nello scontro in scooter: alla famiglia 600mila euro

di Pietro Barghigiani

	L'incrocio in cui è avvenuto l'incidente e la vittima, Davide Surace
L'incrocio in cui è avvenuto l'incidente e la vittima, Davide Surace

Il 26enne venne travolto da un’auto che viaggiava a oltre cento chilometri orari. Al conducente della macchina, che patteggiò tre anni per omicidio stradale, è stato riconosciuto in Appello il 70% di colpa

3 MINUTI DI LETTURA





CAPANNORI. Uno schianto favorito dalla velocità di un’auto spinta a oltre cento chilometri orari quando il limite nel centro abitato era di 50. Un impatto devastante e fatale quello avvenuto poco dopo le 20 del primo aprile 2018 con lo scooter guidato da Davide Surace, 26enne, residente a Lammari con la mamma, ma originario di Uscio (Genova). Il giovane, cameriere da “Undici Undici” in centro storico a Lucca, morì pochi minuti dopo lo scontro con la Punto guidata da un 50enne del posto.

L’automobilista, Manuel Ricci, nel penale patteggiò 3 anni per omicidio stradale. Ora il fronte dei risarcimenti scrive una nuova pagina dell’incidente.

Se in primo grado a Lucca il Tribunale aveva riconosciuto un concorso di colpa al 50 per cento tra vittima e conducente dell’utilitaria, la quarta sezione civile della Corte d’Appello modifica le quote di responsabilità: 70 per cento a carico di Ricci e 30 per cento per il giovane cameriere.

Un calcolo che porta i giudici fiorentini a fissare in circa 600mila euro il risarcimento stabilito per i genitori di Davide, il fratello, la sorellina e i nonni. Un conto a carico dell’automobilista e dell’assicurazione incaricata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

L’impatto fatale avvenne in via dell’Ave Maria, all’incrocio con la via Vecchia Pesciatina. La Punto procedeva verso da nord a sud, mentre Surace proveniva da una strada laterale a sinistra dell’auto condotta da Ricci. Per la Corte d’Appello il concorso di colpa della vittima era dovuto dall’aver superato lo stop in maniera incauta, mentre per l’automobilista il carico di responsabilità era molto più pesante. Non solo la velocità doppia rispetto ai limiti di legge, ma anche l’assenza di copertura assicurativa; l’aver circolato su un mezzo già sottoposto a sequestro amministrativo e sospeso dalla circolazione per mancata presentazione alla revisione annuale obbligatoria. Infine, il guidatore «sottoposto ad accertamenti, risultava positivo all’uso di sostanze psicotrope (cannabis e cocaina)» si legge nella sentenza. «Una condizione che sicuramente ha inciso sulla prontezza di riflessi e sui tempi di reazione del conducente: tale fattore unitamente alla velocità particolarmente elevata si ritiene abbia avuto un ruolo causale preponderante nella verificazione del sinistro, da quantificare dunque nella misura del 70%» ribadisce il collegio d’appello.

Surace aveva superato lo stop, illuminato solo da un punto luce con il resto dell’area inghiottita da una completa oscurità, fidandosi della percezione di una distanza sufficiente per rientrare in carreggiata.

Al momento di iniziare l’attraversamento aveva ritenuto sufficiente la lontananza «dell’autovettura (visto che a tale momento l’auto si trovava da 44 a 87 metri di distanza per come sopra specificato), la quale, invece, in pochissimi secondi gli era sopra a causa della elevata velocità e del contestuale ritardo nella frenata, iniziata solo ad impatto ormai praticamente avvenuto» ancora i giudici che concludono: «Surace ( ndr) ha dunque certamente non rispettato il segnale di stop, ma lo ha fatto confidando di poter riuscire a compiere in sicurezza la manovra, non immaginandosi un arrivo a velocità elevatissima dell’auto non propria di una strada che attraversa un centro abitato». Un impatto senza possibilità di salvezza pe il giovane cameriere.


 

Primo piano
Il futuro della sanità

Medicina e semestre filtro, nelle università toscane attivati corsi di recupero e appelli (straordinari): date, crediti e cosa c’è da sapere

di Matteo Rossi
Speciale Scuola 2030