Bambino con due mamme, il tribunale di Lucca si appella alla Consulta per il riconoscimento da parte di entrambe
Era stata chiesta la cancellazione dallo stato civile della madre non biologica. Ipotesi di violazione del principio di uguaglianza impedendo l’attribuzione al nato dello status di figlio
LUCCA. Sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Consulta per la «non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale». Il tribunale civile presieduto da Gerardo Boragine (a latere Alice Croci e Maria Giulia D’Ettore), con un’ordinanza di 40 pagine investe la Corte Costituzionale affinché la delicata questione in materia di omogenitorialità sia adeguatamente normata dal legislatore che, dal 2019 a oggi nonostante altri tribunali (Padova) abbiano sollevato analoghi quesiti, non si è ancora pronunciato. E le indicazioni della Corte saranno fondamentali per evitare difformità e i comportamenti ondivaghi dei comuni, che a seconda dell’opportunità e della linea politica, si approcciano alla materia in modo differente creando disparità di trattamento tra i cittadini in base al luogo di residenza.
Il fatto
La vicenda presa in esame riguarda la coppia di avvocatesse versiliesi, assistita dall’avvocato Vincenzo Miri di Firenze, che aveva presentato ricorso al tribunale nel luglio 2023 contro la cancellazione del nome della madre intenzionale (quella non biologica) in seguito alla segnalazione dell’ufficio di stato civile del comune di Camaiore alla procura della Repubblica in base a una sentenza della Cassazione che bocciava quella trascrizione legata al secondo figlio della coppia omogenitoriale venuto alla luce all’estero attraverso la fecondazione assistita eterologa. Il legale della coppia omogenitoriale, nel suo intervento nell’udienza camerale del 22 marzo seguito poi dal deposito di una memoria difensiva, aveva chiesto al collegio di tracciare un percorso in grado di superare le incertezze della materia che impattano sulla vita dei soggetti coinvolti e in particolare delle due mamme.
Le parti del processo
Avversi al ricorso, rivendicando la legittimità del proprio operato e in accoglimento della cancellazione dell’atto, il Ministero dell’Interno, il Comune di Camaiore (dove è stato registrato l’atto), e la procura. Ma il procuratore Domenico Manzione, adeguandosi alla giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite (al di là della circolare del marzo 2023 del ministro dell’Interno Piantedosi), sul tema dell’omogenitorialità ha chiesto, in subordine, di cancellare l’atto vista la palese violazione di un principio di uguaglianza in considerazione di norme pensate per genitori dello stesso sesso per cui la madre può ricorrere solo all’adozione speciale, sollevando la questione di legittimità costituzionale e la sospensione del giudizio. La magistratura non può sostituirsi al legislatore. Serve un ordito normativo che preveda la prevalenza dell’interesse del minore come stabilito dalla Corte internazionale per la tutela dei diritti del fanciullo.
L’ordinanza del tribunale
Nel caso in questione la cancellazione di uno dei due figli della coppia dallo stato civile – con la conseguenza che questo avrebbe avuto una sola madre biologica – avrebbe comportato disparità di trattamento dei diritti (esempio quelli legati alla successione). E poiché al primo posto deve esserci la tutela del minore, il collegio è giunto al convincimento della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 2,3,30,31 e 117 primo comma della Costituzione e degli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nella misura in cui impediscono l’attribuzione al nato ,nell’ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita eterologa praticata da una coppia di donne, lo status di figlio riconosciuto anche dalla madre intenzionale che, assieme a quella biologica, abbia prestato consenso alla pratica fecondativa e dove impongono la cancellazione dell’atto di nascita del riconoscimento compiuto dalla madre non biologica.
Il monito della Corte
Già nel 2021 la Consulta aveva sottolineato più volte che «l’esigenza di salvaguardia del primario interesse del minore, in sintonia con la giurisprudenza delle Corti europee, impone un urgente ripensamento del quadro normativo vigente vista la lacuna tra realtà fattuale e legale e una distonia nel rapporto del minore con la madre intenzionale nell’ottica del riconoscimento giuridico ai legami affettivi e familiari esistenti, anche se non biologici, all’identità del minore».