Livorno, danni al midollo spinale durante l’intervento: l’Asl deve risarcirla con 300mila euro
L’imprenditrice operata a Livorno per un problema di ernia cervicale. Gli iniziali 560mila euro ridotti in appello. Compromesso il pieno uso delle gambe
LIVORNO. Voleva risolvere un problema di ernia cervicale. Quando uscì dalla sala operatoria le avevano danneggiato il midollo spinale. E con quella lesione la vita di un’imprenditrice di Bibbona diventò un calvario senza ritorno. Difficoltà a camminare, perdita di controllo delle funzioni fisiologiche. Una mortificazione del corpo e nelle relazioni sociali per una donna all’epoca dei fatti poco più che cinquantenne.
Dopo aver ottenuto nel 2024 in primo grado la condanna dell’Asl Toscana Nord Ovest a un risarcimento di 560mila euro per l’errore durante l’intervento eseguito in neurochirurgia a Livorno nel novembre 2017, la storia della paziente è tornata in un’aula di giustizia. L’Azienda sanitaria ha impugnato la sentenza davanti la Corte d’Appello di Firenze che ha ridotto a 300mila euro (con l’aggiunta di circa 60mila euro di spese legali) il risarcimento a favore dell’ex paziente dell’ospedale livornese. La riduzione è stata argomentata con una condizione patrimoniale che non è mutata dopo quanto avvenuto in sala operatoria. Di qui la concessione dello “sconto” chiesto dall’Asl.
Resta l’accertamento del danno irreversibile causato dalla rottura del tubolare caudale del distrattore (divaricatore). Uno strumento usato per l’intervento alla cervicale che, durante l’operazione, si ruppe provocando le lesioni di cui la donna porterà per sempre i segni. I giudici, accogliendo l’esito della consulenza tecnica d’ufficio, sono stati chiari: la rottura dello strumento ha generato un trauma sul midollo spinale. E da quell’inconveniente, su cui l’Asl aveva comunque una responsabilità a livello di controllo, ne è derivato tutto quello che è stato ripercorso di fronte ai giudici in termini di disagio personale e fisico.
Dopo l’intervento il neurochirurgo aveva annotato nella cartella clinica «l’avvenuto distacco accidentale del tubolare caudale del distrattore utilizzato nell’operazione». Quello che alla fine aveva imposto una difficoltà evidente di muoversi della donna con perdita di sensibilità per tutte e due le gambe. E una avvilente limitazione nella sfera intima e relazionale.
«Il danno biologico e patrimoniale patito dalla ricorrente può essere ricondotto unicamente all’errata esecuzione dell’intervento chirurgico, nel corso del quale il materiale usato per l’intervento chirurgico, e nella specie il distrattore di Caspar, impiegato come strumento per la discectomia, si rompeva – aveva scritto il Tribunale di Livorno -. Tutti i consulenti, quelli di ufficio e quelli di parte ricorrente, concludono nel senso che tale rottura provocava un incremento della sofferenza midollare rispetto al quadro post-operatorio. Il dato probatorio della sofferenza verificatosi dopo l’intervento del novembre 2017 è certo». Niente da dire rispetto al primo grado da parte dei magistrati d’appello sul punto della responsabilità dell’Azienda sanitaria. La sentenza dei giudici d’appello sottolinea che «la verifica periodica della integrità e funzionalità degli strumenti operatori rientra sicuramente tra gli obblighi di diligenza di cui è onerata (l’Asl, ndr), a prescindere dal fatto che detta raccomandazione sia o meno contenuta nel manuale del produttore dello strumento chirurgico». Quel difetto deflagrato nella rottura andava visto prima che provocasse il danno irreversibile subìto paziente che va risarcita.
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