Detenuto perde il lavoro alle Sughere: il tribunale di Livorno gli riconosce la Naspi
Era di supporto al carcere ed era poi rimasto disoccupato «per effetto delle turnazioni all'interno del penitenziario»
LIVORNO. Anche chi lavora in carcere, alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, può avere diritto alla Naspi, l’indennità di disoccupazione. Lo ha stabilito il tribunale di Livorno, sezione lavoro, con una sentenza destinata a far discutere e ad avere ricadute concrete su molti casi analoghi. La giudice Federica Manfrè ha infatti accolto il ricorso di un detenuto, riconoscendogli il diritto alla prestazione previdenziale dopo il rigetto opposto dall’ente previdenziale.
Il periodo di lavoro
La vicenda riguarda un detenuto delle Sughere che, nel corso degli anni, aveva svolto attività lavorativa all’interno di diversi istituti penitenziari – tra cui Livorno, Genova e Sulmona – con mansioni assegnate dall’amministrazione penitenziaria. In particolare, aveva lavorato in vari periodi dal 2017 al 2023, maturando i requisiti contributivi previsti dalla legge per accedere alla Naspi. Terminato l’ultimo periodo di impiego, aveva presentato domanda di indennità il 29 giugno 2023.
Richiesta bocciata
La richiesta era però stata respinta. Secondo l’ente previdenziale, il detenuto non avrebbe cessato il rapporto di lavoro e, soprattutto, non avrebbe potuto essere considerato in stato di disoccupazione involontaria, dal momento che la sua attività si svolgeva all’interno del carcere e non nel «mercato del lavoro libero». Un’interpretazione confermata anche in sede amministrativa dal comitato provinciale, che aveva ribadito l’incompatibilità tra stato di detenzione e diritto alla prestazione.
La sentenza
Di diverso avviso il tribunale, che ha ribaltato il rigetto e riconosciuto il diritto all’indennità. Nella pronuncia, la giudice richiama un recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il lavoro carcerario non può più essere considerato un’attività meramente afflittiva o accessoria alla pena. Al contrario, si tratta di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, seppur con caratteristiche peculiari, finalizzato alla rieducazione e al reinserimento sociale del detenuto, come previsto dall’articolo 27 della Costituzione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il lavoro svolto in carcere è remunerato, tutelato sul piano previdenziale e assicurativo e, sotto il profilo sostanziale, assimilabile a quello svolto dai lavoratori liberi. Di conseguenza, anche il detenuto-lavoratore può trovarsi in una condizione di disoccupazione involontaria, ogniqualvolta la cessazione dell’attività non dipenda da una sua scelta, ma da decisioni organizzative dell’amministrazione o dalla fine di un progetto lavorativo. «È evidente – scrive la giudice – che l’evoluzione normativa e giurisprudenziale abbia eroso nel tempo il carattere di specialità del lavoro carcerario riconoscendo in favore del lavoratore detenuto i diritti spettanti a tutti i lavoratori in genere e le azioni esperibili innanzi al giudice del lavoro, conservando il rapporto la sua causa tipica, la sua funzione economico sociale inerente allo scambio sinallagmatico tra prestazione lavorativa e compenso remunerativo. Il fine di rieducazione e reinserimento sociale non influisce, dunque, sui contenuti della prestazione e sulla modalità di svolgimento del rapporto, ed anzi, l'obiettivo di eguaglianza del rapporto di lavoro carcerario a quello svolto in regime di libertà rientra nella predetta finalità rieducativa. Il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria va dunque considerato come un ordinario rapporto di lavoro, nonostante la sua particolare regolamentazione normativa».
Il diritto
Nel caso esaminato dal tribunale, è risultato decisivo un aspetto: l’interruzione del lavoro era avvenuta per la turnazione prevista in carcere e non vi era alcuna prova di un successivo reinserimento programmato del detenuto in una nuova rotazione. In sostanza, il rapporto di lavoro si era fermato senza che l’interessato potesse incidere sulla decisione, «integrando così il presupposto della disoccupazione involontaria richiesto dalla legge per la Naspi». Il giudice ha quindi accertato e dichiarato il diritto dell’uomo all’indennità di disoccupazione, condannando l’ente previdenziale al pagamento della prestazione nella misura e per il periodo previsti dalla normativa, con decorrenza dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione del contrasto giurisprudenziale esistente e dei numerosi interventi chiarificatori della Cassazione intervenuti nel corso del giudizio.
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