Senza mascherina in fila a Livorno, perde il ricorso: ora dovrà pagare 4.000 euro
Il cittadino livornese venne sanzionato in epoca Covid perché senza protezioni in coda al panificio "Officina del pane" di via Solferino
LIVORNO. Era stato sanzionato per 280 euro (in forma ridotta) perché senza mascherina durante l’emergenza Covid fuori dall’Officina del Pane, in via Solferino. Ora, oltre al pagamento amministrativo, dovrà versare anche quattromila euro di spese processuali. La corte d’appello di Firenze ha messo la parola fine a una lunga vicenda giudiziaria nata durante la pandemia e legata all’obbligo di indossare le protezioni del coronavirus. Con una sentenza depositata nelle scorse settimane i giudici della prima sezione civile hanno respinto il ricorso presentato contro la multa da un cittadino livornese, confermando integralmente la decisione di primo grado del tribunale di Livorno.
Al centro della causa un episodio avvenuto il 28 aprile 2020, nel pieno delle restrizioni. L’uomo si trovava all’esterno della panetteria, in presenza di altre persone, senza indossare la mascherina, il cui utilizzo era allora obbligatorio. A seguito di un controllo dei carabinieri del nucleo forestale era quindi scattata la sanzione. Il diretto interessato aveva sempre sostenuto di non essere «in fila» davanti al locale, ma solo nelle sue vicinanze e in attesa che alcuni colleghi gli acquistassero il pranzo, mantenendo – a suo dire – le distanze di sicurezza. Su questa base aveva sporto una querela di falso, contestando la veridicità delle dichiarazioni contenute nel verbale dei carabinieri, nell’ordinanza-ingiunzione della Regione Toscana e nelle successive controdeduzioni dell’Arma. Il tribunale di Livorno, con una sentenza del 16 ottobre 2024, aveva però rigettato la querela di falso, ritenendo che solo il verbale di accertamento fosse coperto da «fede privilegiata», mentre l’ordinanza-ingiunzione e le controdeduzioni fossero atti privi di valore probatorio. Da qui l’appello alla corte fiorentina, fondato su cinque motivi, tra cui la presunta motivazione apparente della sentenza di primo grado e la mancata valutazione delle prove testimoniali.
I giudici Isabella Mariani (presidente), Paolo Sangiuolo e Alessandra Guerrieri hanno però ritenuto infondati tutti i motivi di impugnazione, ribadendo che le controdeduzioni dei militari hanno «natura endoprocedimentale» e non sono assistite dalla fede privilegiata prevista dall’articolo 2700 del codice civile. Lo stesso vale per l’ordinanza-ingiunzione, che resta un atto amministrativo sempre impugnabile e, dunque, non idoneo a essere oggetto di querela di falso. Quanto al merito dei fatti, la corte ha sottolineato come fosse pacifico un elemento decisivo: l’uomo si trovava in uno spazio pubblico, in presenza di più persone e senza mascherina. Circostanza, questa, ammessa dallo stesso appellante nelle proprie dichiarazioni e negli atti difensivi. La discussione sull’essere o meno “in fila” davanti al panificio è stata ritenuta dunque del tutto irrilevante ai fini della decisione. Con la pronuncia, il ricorso è stato quindi rigettato e l’uomo condannato a risarcire le spese del giudizio d’appello, quantificate in oltre 3.400 euro, con il raddoppio del contributo unificato. Somme alle quali vanno aggiunti i 400 euro di rimborsi per il primo grado.
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