Conti correnti, la Camera dice sì: obbligo per le banche di aprirli e non chiuderli senza motivo
Approvato alla Camera il nuovo articolo 1857-bis del Codice Civile: le banche non potranno più rifiutare un conto o chiuderlo se il saldo è attivo, salvo motivi legati ad antiriciclaggio o terrorismo
Con 254 voti favorevoli e nessun contrario l'aula della camera ha approvato il testo unificato delle proposte di legge che prevedono l'introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e la modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente.
La nuova norma
Nel testo del provvedimento si prevede che, "fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la banca non può in alcun caso esimersi dalla stipula di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda". Inoltre, si legge ancora, "la banca non può recedere dal contratto di conto corrente a tempo determinato o indeterminato quando i saldi siano in attivo, se non per i motivi di cui al comma precedente". La proposta di legge passa ora al Senato per la seconda lettura.
l testo mette insieme le proposte della Lega e di Noi Moderati introduce un nuovo articolo del codice civile, il 1857-bis (Apertura e chiusura di un rapporto di conto corrente) e prevede che "fermo restando l’obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la banca non può in alcun caso esimersi dalla stipula di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda". L’eventuale diniego di stipula, derivante dall’osservanza delle norme antiriciclaggio e antiterrorismo, andrà motivato per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto corrente. Inoltre, l'istituto "non può recedere dal contratto di conto corrente a tempo determinato o indeterminato quando i saldi siano in attivo, se non per i motivi di cui al primo comma".
Gli altri servizi finanziari
La stessa previsione vale per altri servizi finanziari: viene infatti abrogato un articolo del codice del consumo che prevede che nel contratto a tempo indeterminato tra un professionista e il cliente consumatore ammette, per i soli rapporti relativi ai servizi finanziari, la facoltà di recesso senza preavviso da parte del professionista in caso di giustificato motivo.Come si legge nella presentazione, la proposta di legge "nasce per rispondere alle esigenze di numerosi cittadini che, negli ultimi anni, hanno visto chiudere, unilateralmente e senza motivo, il rapporto di conto corrente dalla propria banca, pur in presenza di saldi attivi", con l'effetto di incontrare difficoltà nell'usufruire del proprio denaro, ma anche nel ricevere lo stipendio o pagare la bollette con domiciliazione bancaria. Quindi, sottolineano i proponenti è "importante chiarire che il contratto di conto corrente deve essere considerato uno strumento da garantire a chiunque e indispensabile per la sopravvivenza nel ciclo economico e sociale del Paese e non può mai e in nessun caso essere negato, né prima della sua stipulazione né tantomeno in una fase successiva".