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Ferie godute e non pagate, “risarcita” la prof precaria: perché il caso toscano ora può aprire una nuova strada

di Redazione Empoli

	Una classe in una foto d'archivio
Una classe in una foto d'archivio

La sentenza per una docente del Checchi e del Galilei-Ferraris di Empoli: la scuola avrebbe dovuta “avvertirla” della necessità di fruire del riposo

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EMPOLI. Non solo i soldi per la “carta del docente”. Ora per gli insegnanti precari arrivano anche i soldi delle ferie che non sono riusciti a godere.

Ad aprire la strada è una recente sentenza della sezione lavoro del Tribunale di Firenze, che si è trovata a dover giudicare sul caso di una docente che nel 2022/2023 aveva insegnato all’Istituto Checchi di Fucecchio e l’anno successivo al “Ferraris-Brunelleschi” di Empoli, per poi, a partire dal 1° settembre 2024, ottenere l’agognato posto di ruolo.

La vicenda contestate riguarda proprio i due anni scolastici da precaria, in entrambi i casi iniziati a settembre e terminato il 30 giugno successivo. Nel biennio – sostiene la docente nel ricorso presentato al giudice del lavoro – non aveva ricevuto né la carta del docente prevista dalla riforma della “Buona scuola” del governo Renzi (500 euro di valore per acquistare materiale da utilizzare per la formazione e l’aggiornamento professionale), né lo stipendio spettante per complessivi 51 giorni di ferie e festività soppresse maturate e non godute.

Il caso ferie

È proprio questo secondo lato della questione il più interessante, anche per eventuali strascichi che potrà avere in altri casi simili.

Il giudice del lavoro di Firenze ha accolto parzialmente la richiesta della docente, procedendo a una ricostruzione del funzionamento delle ferie e delle sue fruizioni per quanto riguarda i docenti. In generale, gli insegnanti fruiscono delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esempio Natale e Pasqua) e hanno a disposizione altri sei giorni a domanda. Per quanto riguarda i docenti a tempo determinato, però, le regole sono diverse: è infatti previsto che possano ottenere il pagamento delle ferie non godute ma solo per “la differenza tra i giorni spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. In sostanza, la “monetizzazione” può avvenire solo se il docente ha maturato più giorni di ferie rispetto ai giorni di sospensione delle lezioni nei quali deve rimanere obbligatoriamente a casa, oltre ai giorni “facoltativi” eventualmente chiesti e goduti.

Il caso arrivato al Tribunale di Firenze segue esattamente questo modello. Sommando quando accaduto nei due anni scolastici “contestati”, la professoressa risulta aver maturato ferie per 46 giorni, dai quali detrarne 27 per riposo “obbligato” durante la sospensione delle lezioni. Risultato: i 19 restanti devono essere liquidati per 1.171 euro complessivi, anche considerato il fatto che la docente non venne informata della necessità di godere delle ferie per non perderne il diritto.

La carta docente

La professoressa ha anche ottenuto il riconoscimento delle due annualità della carta docente. Da questo punto di vista c’erano scarse o nulle probabilità di un esito diverso: già moltissimi tribunali si sono pronunciati in questo senso, contando anche sulla “copertura” del Consiglio di Stato, della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte di Cassazione, che hanno spiegato come non possa esserci discriminazione per i docenti assunti a tempo determinato. Più complicato, nei casi precedenti, avere il pagamento dal Ministero, al punto che molti ricorrenti hanno dovuto interessare nuovamente i tribunali. A inizio anno, però, gli importi sono cominciati ad arrivare a chi ne aveva diritto.

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