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Regole e diritti

Pietrasanta, contestò Salvini alla Versiliana: per il Tar la protesta è legittima

di Pietro Barghigiani

	Guido Viero
Guido Viero

Il tribunale revoca il foglio di via di tre anni all’attivista Guido Viero

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PIETRASANTA. Protestare non è indice di pericolosità sociale. Né sintomo di un’indole a delinquere.

Il Tar basa su questi princìpi l’annullamento del foglio di via per tre anni emesso dalla questura a carico di Guido Viero, 65 anni, di Lido di Camaiore, per aver contestato l’11 agosto scorso il ministro dei Trasporti e vice premier Matteo Salvini durante un intervento alla Versiliana.

Storico attivista e pacifista, Viero aveva srotolato la bandiera palestinese interrompendo il ministro e richiamando con il suo gesto l’attenzione della platea. Dopo essere stato bloccato dalle forze dell’ordine, aveva urlato: “Palestina libera e governo complice di genocidio”. Tanto era bastato per ricevere il provvedimento della questura con il quale gli veniva proibito di mettere piede nel comune di Pietrasanta per 36 mesi. Un atto ritenuto da Viero sproporzionato rispetto a un’azione che voleva essere di denuncia e sensibilizzazione su un tema di attualità. Un foglio di via di solito, hanno argomento nel ricorso i legali Gianluca Vitale e Francesca Trasatti, si notifica a chi vive di espedienti e commette reati che turbano la comunità. Piccoli furti, scippi, accattonaggio molesto. Non era questo il contesto in cui si era mosso Viero. E i giudici del Tar glielo hanno riconosciuto.

Intanto, per l’adozione del foglio di via obbligatorio sono richiesti elementi di fatto, attuali e concreti, «in base ai quali può essere formulato un giudizio prognostico sulla probabilità che il soggetto commetta reati che offendono o mettono in pericolo la tranquillità e sicurezza pubblica» si legge nella sentenza. L’attività di contestazione, consistita nell’esposizione della bandiera palestinese e nell’interruzione della relazione del ministro, avvenuta nel contesto di una libera manifestazione del pensiero, «non costituisce, alla luce dei principi sopra evidenziati, elemento di fatto idoneo a far ritenere l’appartenenza del ricorrente alla categoria di persone dedite alla commissione di reati che mettano in pericolo i beni protetti».

Nel dare conto del comportamento del militante pacifista, i giudici sottolineano che la misura impugnata è stata adottata nei confronti di una condotta «che è consistita in una mera manifestazione del pensiero, senza mai trascendere in comportamenti violenti e travalicare nel campo del penalmente rilevante». Ha interrotto Salvini e gridato slogan per la causa palestinese. Un fuori programma che non può essere ritenuto motivo di privazione della libertà con il divieto di non entrare nel comune di Pietrasanta.

«La condotta del ricorrente può aver al più destato, nelle persone che prendevano parte alla riunione, degli interrogativi sulle ragioni della protesta, e in cui la normale conduzione dell’evento pubblico è stata ripristinata con l’allontanamento forzoso del ricorrente, che già di per sé costituisce una sanzione adeguata e proporzionata in relazione al fatto» conclude il Tar. Che partendo dal caso Viero amplia il concetto di applicabilità del foglio di via. Per la magistratura amministrativa non può essere uno strumento di prevenzione verso chi vuole esternare il proprio pensiero e in questo modo “silenziarlo” tenendolo lontano dai luoghi della possibile protesta. «La condotta non può avere valenza sintomatica di pericolosità sociale a carico del ricorrente (sulla base della ritenuta probabilità che il ricorrente ponga in essere in futuro analoghe condotte) – rimarca la sentenza – perché altrimenti si trasformerebbe il diritto della prevenzione e, in particolare, il foglio di via obbligatorio in un surrettizio, indebito, strumento di repressione della libertà di manifestazione del pensiero, in particolare in uno strumento di repressione del dissenso politico, e, in ultima analisi, in una misura antidemocratica»l


 

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