La giustizia internazionale esiste, ma la sua efficacia dipende molto dagli Stati
Crimini di guerra e contro l’umanità: i consigli dell'avvocato Biagio Depresbiteris
Perché quasi nessun leader internazionale viene processato per crimini di guerra? E soprattutto cos’è un crimine di guerra? E quale ruolo svolge la Corte penale internazionale se spesso sembra incapace di giudicare i responsabili?
N.L.
Per rispondere occorre anzitutto chiarire che non ogni violazione commessa durante un conflitto costituisce automaticamente un crimine di guerra. Questa espressione indica le violazioni più gravi del diritto internazionale umanitario, compiute nel contesto e in relazione a un conflitto armato. Non è inoltre necessario che la condotta sia “sistematica”: questo requisito riguarda soprattutto i crimini contro l’umanità. Può costituire crimine di guerra anche un singolo fatto particolarmente grave.
Le regole fondamentali sono contenute nelle Convenzioni dell’Aia, nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei Protocolli aggiuntivi e nel diritto internazionale consuetudinario. Lo Statuto di Roma del 1998, entrato in vigore nel 2002, ha istituito la Corte penale internazionale e, all’articolo 8, elenca numerose condotte punibili: uccisione o tortura di persone protette, presa di ostaggi, attacchi intenzionali contro civili e beni civili, saccheggio, impiego della fame contro la popolazione, attacchi contro ospedali e operatori umanitari e uso di determinate armi vietate.
La Corte non giudica gli Stati, ma le persone fisiche: militari, comandanti, ministri e capi di Stato. Tuttavia non è un tribunale universale dotato di una propria polizia. Di regola può intervenire quando il reato è stato commesso nel territorio di uno Stato parte dello Statuto oppure da un cittadino di uno Stato parte. Può inoltre esercitare la propria giurisdizione se uno Stato non aderente la accetta per una determinata situazione o quando il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite deferisce il caso.
Pertanto, la mancata adesione dello Stato dell’indagato non esclude sempre la competenza della Corte. Se il fatto è commesso nel territorio di uno Stato che ne ha accettato la giurisdizione, la Corte può procedere anche contro il cittadino di uno Stato non aderente. Il vero limite emerge spesso dopo: la Corte può emettere un mandato di arresto, ma deve affidarsi agli Stati per eseguirlo. Senza cooperazione, l’indagato può rimanere libero e il processo, normalmente, non può iniziare in sua assenza.
La Corte opera inoltre secondo il principio di complementarità: interviene soltanto quando le autorità nazionali non vogliono o non sono realmente in grado di svolgere indagini e processi genuini. Non sostituisce quindi automaticamente i giudici interni, che restano i primi responsabili della repressione dei crimini internazionali.
Quanto ai leader politici e militari, la loro responsabilità non richiede sempre la prova che abbiano ordinato ogni singolo attacco. Possono rispondere per aver ordinato, favorito o contribuito al crimine e, nei casi previsti dallo Statuto, anche per responsabilità di comando: occorre dimostrare che sapessero o dovessero sapere dei crimini dei subordinati e che non abbiano adottato le misure necessarie per impedirli o punirli.
La qualifica ufficiale non protegge davanti alla Corte. L’articolo 27 stabilisce che essere capo di Stato o di governo non esclude la responsabilità penale. Il problema, dunque, non è tanto l’assenza di norme, quanto la difficoltà di raccogliere prove, superare gli ostacoli politici e ottenere l’arresto. La giustizia internazionale esiste, ma la sua efficacia dipende ancora in larga misura dalla collaborazione degli Stati.
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