Anac, non c’è incompatibilità tra amministratore pubblico e dirigente di un Adsp
L’autorità nazionale anticorruzione ha fornito il suo parere dopo la richiesta di un ente portuale
Un amministratore pubblico, anche lo stesso sindaco, può avere incarichi all’interno di una autorità di sistema portuale, ma a determinate condizioni. È in estrema sintesi quanto espresso dall’Anac, l’autorità anticorruzione, rispondendo a un quesito posto da un ente portuale che si trovava di fronte al problema determinato dall’affidamento del ruolo di dirigente dell’ufficio legale a un soggetto nel frattempo diventato sindaco.
Nel parere si osserva inizialmente che il cumulo di incarichi segnalati non risulta riconducibile a nessuna fattispecie vietata dal decreto legislativo 39/2013. Viene poi ricordato che le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici a rilevanza nazionale. “Poiché – si legge nel parere – nel caso di specie, l’incarico “in provenienza” di responsabile dell’area Affari legali potrebbe essere assimilato al più a una posizione dirigenziale, risulterebbe astrattamente applicabile l’articolo 12, comma 2, del suddetto decreto legislativo”. La norma, tuttavia, limita l’incompatibilità alla sola assunzione delle cariche politiche di “Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo, con esclusione di quelle rivestite a livello locale”.
L’Anac rileva ancora che il conferimento dell’incarico al momento del rientro in servizio – in special modo nell’ipotesi in cui il mandato politico non sia ancora cessato – impone all’ente di valutare la sussistenza di eventuali conflitti d’interesse, anche potenziali. “Si rammenta, infatti – prosegue l’Anac – che il conflitto si realizza nel caso in cui l’interesse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione di conflitto presenta un’accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale. In tal senso, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa possono essere astrattamente compromessi per effetto non solo delle situazioni tipizzate dagli articoli 7 e 62 del decreto legislativo, ma anche di quelle che, sebbene non esplicitate dalla legge, risultino in concreto altrettanto idonee”.
Per l’autorità anticorruzione, la principale misura di prevenzione del conflitto d’interessi, anche potenziale, è rappresentata dall’obbligo di segnalazione da parte dell’interessato e dalla successiva astensione dalla partecipazione alla decisione o all’atto endoprocedimentale che potrebbe porsi in contrasto con il concorrente interesse privato. “Tuttavia – si legge ancora – a fronte di un conflitto cosiddetto strutturale, ossia non limitato a una tipologia di atti o procedimenti, ma generalizzato e permanente in relazione alla posizione ricoperta, il rimedio dell’astensione potrebbe rivelarsi non idoneo a garantire lo svolgimento di un incarico nel rispetto del principio di imparzialità, poiché per risolvere la situazione di conflitto di interessi cd. strutturale sarebbe, di fatto, necessaria una ripetuta astensione con conseguente pregiudizio del funzionamento, del buon andamento e della continuità dell’azione amministrativa. In ogni caso spetta all’amministrazione la verifica in ordine alla eventuale sussistenza di una situazione di conflitto nonché l’individuazione delle misure preventive ritenute più efficaci”.
“Quanto allo specifico caso in esame – conclude l’Anac – l’AdSP dovrà adottare ogni necessaria misura per evitare che il soggetto, in qualità di dirigente dell’AdSP, si occupi di questioni che interessano il Comune presso il quale svolge anche l’incarico di Sindaco. L’ente, quindi, è tenuto ad operare scelte organizzative, nonché ad adottare misure di natura preventiva utili a garantire tale “segregazione delle funzioni”.
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