Soltanto chi consuma ha diritto di usare i bagni dei locali pubblici
Servizi igienici e regole: i consigli dell'avvocato Domenico Nicosia
La scorsa domenica stavo facendo una passeggiata al mare. Avvicinandosi l’ora di pranzo, ho deciso con i miei amici di mangiare un panino in una paninoteca vicino al lungomare. Quest’ultima ha pochi tavolini all’esterno e fa perlopiù asporto. Prima di mangiare avevo necessità di usufruire dei servizi igienici, scopro però con grande disappunto che all’interno del locale non c’era un bagno. Ricordo di aver sentito che era obbligatorio. È vero? Deve esserci il bagno in un posto pubblico che offre da mangiare? E, se sì, cosa si può fare nel caso in cui non ci sia?
N.L.
Ebbene sì, il lettore de "Il Tirreno" ricorda bene: i locali pubblici sono tenuti ad avere un bagno a norma e funzionante, ma non sempre e non in ogni caso. Non esiste, infatti, una disposizione nazionale unica che disciplini in modo uniforme la questione; spesso l’obbligo si ricava dai regolamenti regionali, comunali o igienico-sanitari applicabili al singolo territorio.
Diverso, invece, è il tema dell’utilizzo del bagno da parte di chi non consuma: il titolare del locale, di regola, non è obbligato a consentirlo.
Occorre partire da una distinzione. L’obbligo riguarda gli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande e che prevedono una sosta del cliente all’interno o comunque nell’area destinata al consumo.
Al contrario, i locali che effettuano esclusivamente vendita per asporto, senza spazi destinati alla consumazione sul posto, di regola non sono tenuti a mettere a disposizione un servizio igienico per la clientela.
Nel caso descritto, però, il locale, pur essendo destinato principalmente all’asporto, dispone di tavolini esterni e consente quindi ai clienti di fermarsi per consumare. Proprio questo elemento può far rientrare l’attività tra quelle per le quali è richiesta la presenza di servizi igienici accessibili, attivi e funzionanti.
Una volta che il bagno deve essere presente, impedirne l’uso al cliente che consuma è possibile solo in presenza di ragioni concrete e giustificate, ad esempio una temporanea inagibilità, un guasto o una situazione che renda il servizio momentaneamente inutilizzabile.
Se, invece, il bagno è inesistente, non funzionante o non viene messo a disposizione senza una ragione seria, il cliente può segnalare la situazione alla polizia municipale, che potrà effettuare gli accertamenti del caso. Qualora emerga una violazione delle prescrizioni applicabili, il titolare dell’esercizio potrà essere destinatario delle relative sanzioni amministrative.
Diversa è la questione dell’uso del bagno da parte di chi entra nel locale senza consumare.
Su questo punto è spesso richiamata la sentenza del Tar Toscana n. 691 del 18 febbraio 2010, pronunciata a seguito del ricorso contro la delibera del Consiglio comunale di Firenze n. 69 del 24 luglio 2007, che imponeva ai locali pubblici di garantire gratuitamente l’uso dei servizi igienici "a chiunque ne facesse richiesta". Il Tar ha ritenuto tale obbligo eccessivamente gravoso per gli esercenti e non compatibile con la libertà di iniziativa economica privata tutelata dall’art. 41 della Costituzione. La pronuncia viene richiamata anche perché il giudice amministrativo osservò che il Comune non poteva imporre ai privati di rendere gratuitamente una prestazione che, quando era resa dallo stesso Comune tramite servizi igienici pubblici, poteva invece essere offerta a pagamento.
In sostanza, il cliente che consuma ha diritto a trovare un servizio igienico utilizzabile quando il locale rientra tra quelli obbligati a metterlo a disposizione; chi invece non consuma non può pretendere, salvo specifiche previsioni locali o situazioni particolari, di utilizzare gratuitamente il bagno di un esercizio privato come se fosse un servizio pubblico.
Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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