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Il caso dello straniero che vuole far venire la moglie in Italia

Il caso dello straniero che vuole far venire la moglie in Italia

Ricongiungimento familiare: i consigli dell'avvocata Carla Spataro

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Sono un ragazzo straniero, vengo da un Paese fuori Europa e vivo in Italia dal 2020. Ho un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro con contratto regolare e abito in una casa in affitto. Mia moglie però è ancora nel mio Paese e io ogni mese mando a lei una parte grande del mio stipendio, perchè voglio aiutarla e mantenerla. Dopo tanti anni lontani è diventato difficile vivere così. Chiedo se posso fare domanda per portare mia moglie in Italia con il ricongiungimento familiare. Quali documenti devo avere? Sono sufficienti avere un lavoro e una casa, oppure ci sono altri requisiti?
M.D.

Il ricongiungimento familiare consente allo straniero regolarmente soggiornante in Italia di chiedere l’ingresso di alcuni familiari, così da ricostituire il proprio nucleo familiare. Non si tratta di un favore concesso dall’amministrazione, ma di un diritto riconosciuto dalla legge, purché siano rispettati deter-minati requisiti. La disciplina è contenuta nel Decreto legislativo n. 286 del 1998, cioè il Testo Unico sull’Immigrazione. In particolare, l’art. 29 prevede che lo straniero possa chiedere il ricongiungimento, tra gli altri, per il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a diciotto anni, per i figli minori, per alcuni figli maggiorenni a carico che non possano provvedere alle proprie esigenze di vita per ragioni di salute, e per i genitori a carico nei casi previsti dalla legge. Non è invece normalmente possibile utilizzare questa procedura per fratelli, sorelle, nonni o nipoti.

Nel caso del lettore, il familiare da ricongiungere è la moglie. Il primo requisito, quindi, sembrerebbe sussistere, sempre che il matrimonio possa essere dimostrato con documentazione valida secondo le regole richieste dalle autorità italiane e consolari.

Non basta però essere sposati. La legge richiede anche altri presupposti. Il richiedente deve essere regolarmente soggiornante in Italia e possessore di un titolo di soggiorno idoneo, come, ad esempio, un permesso per lavoro subordinato di durata non inferiore a un anno. Deve poi dimostrare di avere un reddito minimo annuo proveniente da fonti lecite, proporzionato al numero dei familiari da ricongiungere. Per il ricongiungimento di un solo familiare, la soglia minima è collegata all’importo annuo dell’assegno sociale; tale soglia aumenta quando i familiari da ricongiungere sono più di uno. Ai fini del calcolo può rilevare anche il reddito dei familiari conviventi con il richiedente.

Altro requisito essenziale è quello dell’alloggio. Il richiedente deve disporre di una casa idonea ad accogliere il familiare, conforme ai parametri previsti dalla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica oppure dotata dei requisiti igienico-sanitari accertati dall’autorità competente. È un aspetto molto pratico, ma decisivo: anche una domanda fondata sul piano familiare e reddituale può incontrare difficoltà se la documentazione sull’abitazione non è completa o se l’immobile non risulta idoneo.

Una volta verificati questi requisiti, la domanda di nulla osta deve essere presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura competente, tramite il portale del Ministero dell’Interno. Lo Sportello Unico verifica i requisiti di reddito e alloggio, acquisisce il parere della Questura sull’assenza di motivi ostativi all’ingresso e, all’esito, rilascia il nulla osta o comunica il diniego. Dopo il rilascio del nulla osta, la moglie residente all’estero potrà chiedere il visto d’ingresso per ricongiungimento familiare presso l’ambasciata o il consolato italiano competente. Sarà poi l’autorità consolare a verificare anche l’autenticità della documentazione relativa al matrimonio.

Quanto ai tempi, è bene essere chiari: per molto tempo si è fatto riferimento al termine di 90 giorni, ma le modifiche più recenti hanno previsto l’innalzamento del termine per il rilascio del nulla osta a 150 giorni. Nella prassi i tempi possono variare in base alla Prefettura, alla completezza della documentazione e al carico degli uffici.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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