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Rettificare la graduatoria è legittimo, ma serve una motivazione adeguata
L’errore e i presupposti di un ricorso: i consigli dell’avvocato Domenico Nicosia
Ho svolto un concorso per l’ammissione a un master in una famosa università. Dopo un breve periodo di tempo, per mail mi veniva inviata la graduatoria con gli esiti: risultavo essere in 19esima posizione e pertanto ammessa al master. Purtroppo, però, dopo i festeggiamenti, il giorno successivo veniva recapitata un’altra mail in cui l’università comunicava che c’era stato un errore nei calcoli e allegava la nuova graduatoria. Ne prendevo visione e venivo a scoprire di essere scalata al 58esimo posto e dunque di non essere stata ammessa. Posso fare qualcosa?
A.G.
Nel nostro ordinamento l’accesso ai concorsi pubblici è regolato da principi molto rigorosi. L’art. 97 della Costituzione impone alla Pubblica Amministrazione di agire con imparzialità e buon andamento, evitando favoritismi e garantendo parità di trattamento tra i candidati. Proprio per questo motivo, se emerge un errore nei punteggi o nei calcoli, l’amministrazione non solo può, ma deve correggerlo, anche dopo la pubblicazione della graduatoria. La rettifica di una graduatoria, dunque, è legittima in linea di principio, purché sia fondata su un errore effettivo e adeguatamente motivata.
Ciò non significa, tuttavia, che il candidato debba subire passivamente la decisione. Il primo passo è esercitare il diritto di accesso agli atti, previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, per ottenere copia del proprio elaborato, delle griglie di valutazione, dei verbali della commissione e degli atti relativi alla correzione dell’errore dichiarato. In un caso come questo è particolarmente importante verificare in cosa sia consistito l’errore nei calcoli e come abbia inciso sul punteggio finale. L’accesso può estendersi anche agli atti dei candidati che precedono in graduatoria, nei limiti della tutela della riservatezza, per controllare la correttezza complessiva dell’operato della commissione.
Se dall’esame della documentazione emergesse un errore materiale evidente oppure una violazione dei criteri stabiliti dal bando, è possibile presentare un’istanza di autotutela chiedendo la revisione della graduatoria. Occorre però fare attenzione a un aspetto decisivo: l’istanza in autotutela non sospende i termini per il ricorso giurisdizionale. Il ricorso al Tar deve essere proposto entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza dell’atto lesivo, termine perentorio oltre il quale si perde la possibilità di impugnare.
Qualora il giudice amministrativo accerti l’illegittimità della graduatoria, le conseguenze possono essere diverse: dall’annullamento totale o parziale della stessa, con eventuale rinnovazione della valutazione, fino all’ammissione del candidato escluso. In alcuni casi è possibile anche ottenere il risarcimento del danno, che trova fondamento nell’art. 2043 del Codice civile, quando sia dimostrato un danno ingiusto causato da un comportamento colpevole dell’amministrazione. La giurisprudenza ha riconosciuto, in ipotesi simili, sia il danno patrimoniale - liquidabile anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. - sia il danno non patrimoniale, compreso il danno da perdita di chance e quello morale, provabile anche per presunzioni ai sensi dell’art. 2729 c.c., quando l’illegittima esclusione abbia inciso concretamente sulle prospettive professionali e sulle condizioni di vita del candidato.
La correzione di un errore, quindi, non è di per sé illegittima, ma deve essere trasparente, motivata e verificabile. Se sussistono dubbi sulla correttezza della nuova graduatoria, l’accesso agli atti è il passaggio imprescindibile per valutare se vi siano i presupposti per un ricorso e, nei casi più gravi, per una richiesta di risarcimento.
Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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