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Il risarcimento del danno nel caso di infiltrazioni che rovinano la casa

Il risarcimento del danno
nel caso di infiltrazioni
che rovinano la casa

Le norme e la giurisprudenza: i consigli dell'avvocato Biagio Depresbìteris

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L'inquilino del piano di sopra ha avuto una perdita dalla doccia che ha macchiato il soffitto ed una parte di una parete dove vi è carta da parati. Quest'ultima è stata applicata a fine anni ’90. Chiedo: quale tipo di risarcimento devo avere io, oltre al ripristino del soffitto? Ripristino di una nuova carta da parati su tutti e quattro i lati della stanza? Rivernicitura su tutti e quattro i lati sulla carta? Oppure c'è un importo forfettario che dà l'assicurazione e poi se la vede il danneggiato? 
A.C.

Un lettore de “Il Tirreno” ci scrive perché dal piano superiore si è verificata una perdita dalla doccia che ha macchiato il soffitto e una parete rivestita con carta da parati applicata alla fine degli anni ’90. La domanda è molto concreta e riguarda, oltre al rifacimento del soffitto, che cosa spetti a titolo di risarcimento; se sia possibile pretendere il ripristino completo della carta da parati su tutte e quattro le pareti; oppure se l’assicurazione liquidi una somma forfettaria, lasciando poi al danneggiato l’onere di provvedere autonomamente al ripristino. Il punto di partenza è nei principi generali della responsabilità civile: l’articolo 2043 del Codice civile stabilisce che chiunque cagiona ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo; quando il danno deriva da una cosa (come un impianto idrico), trova applicazione anche l’articolo 2051 c.c., che pone a carico del custode una responsabilità presunta, salvo il caso fortuito. In ambito condominiale, se la perdita proviene da un impianto di proprietà esclusiva dell’appartamento sovrastante, risponde il proprietario di quell’unità; se invece il guasto riguarda una parte comune, può trovare applicazione l’articolo 2051 c.c. in capo al condominio. Quanto al contenuto del risarcimento, l’articolo 1223 c.c., richiamato dall’articolo 2056 c.c., chiarisce che devono essere risarcite la perdita subìta e il mancato guadagno che ne siano conseguenza immediata e diretta. In concreto, il danneggiato ha diritto ad essere rimesso nella situazione in cui si trovava prima dell’infiltrazione. Per il soffitto, la soluzione è lineare: rimozione delle parti ammalorate, eventuale trattamento antimuffa, rasatura e tinteggiatura. Più delicata è la questione della carta da parati, specie se datata. Qui opera un altro principio elaborato dalla giurisprudenza: il risarcimento deve essere integrale ma non può comportare un ingiustificato arricchimento del danneggiato. Se la carta applicata oltre 25 anni fa non è più reperibile, la sostituzione della sola porzione macchiata potrebbe creare una difformità estetica evidente; in questi casi, la giurisprudenza ammette il rifacimento dell’intera parete o, quando necessario per ragioni di uniformità, dell’intero ambiente, purché vi sia un nesso causale diretto tra il danno e l’intervento richiesto. Tuttavia, trattandosi di un bene soggetto a naturale usura, occorre considerare la vetustà: l’articolo 1227 c.c. impone di tenere conto del concorso del fatto del creditore e, più in generale, la prassi liquidativa delle compagnie applica coefficienti di deprezzamento per i beni ampiamente ammortizzati. Non esiste dunque un importo forfettario automatico: la compagnia del responsabile incarica normalmente un perito che valuta estensione del danno, possibilità tecnica di riparazione e valore residuo del rivestimento. Il consiglio pratico è documentare con fotografie, sollecitare un sopralluogo e munirsi di un preventivo dettagliato per il ripristino completo della stanza, così da avere un parametro oggettivo. Se la sostituzione integrale è l’unico modo per eliminare la difformità causata dall’infiltrazione, tale richiesta può essere giuridicamente fondata; resta però legittimo che la liquidazione tenga conto dell’età del materiale. In caso di mancato accordo, è possibile inviare una formale richiesta di risarcimento e, se necessario, agire in giudizio per ottenere l’integrale ristoro del danno nei limiti tracciati dagli articoli 2043, 2051, 1223 e 2056 del Codice civile, con l’obiettivo di tornare alla situazione precedente senza trasformare il risarcimento in un miglioramento a spese altrui.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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