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"Fine pena mai"

Ecco come si concilia la finalità rieducativa della pena con l’ergastolo

Ecco come si concilia la finalità rieducativa della pena con l’ergastolo

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Quando sento dire che uno è stato condannato all’ergastolo penso subito a una cosa sola: carcere a vita. Fine. E invece poi scopro che, dopo tanti anni, qualcuno può uscire, ottenere sconti di pena o addirittura tornare libero. E allora mi chiedo se l’ergastolo sia davvero "fine pena mai" o solo una parola grossa per far stare tranquilla la gente. Perché chi ha commesso reati gravissimi dovrebbe avere una seconda possibilità? E soprattutto com’è possibile che una pena che dovrebbe durare per sempre, in realtà, non duri tutta la vita?
C.B.

La pena dell’ergastolo è disciplinata dall’articolo 22 del codice penale, il quale stabilisce che "la pena dell’ergastolo è perpetua ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto". A questa previsione si affianca l’articolo 27, terzo comma, della Costituzione, che impone che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e debbano tendere alla rieducazione del condannato.

Da qui il noto interrogativo: come può conciliarsi la finalità rieducativa della pena con il cosiddetto "fine pena mai"? La Corte costituzionale affronta per la prima volta il tema con la sentenza n. 264 del 22 novembre 1974, affermando, da un lato, che le finalità della pena sono molteplici e non riducibili alla sola rieducazione e, dall’altro, individuando una possibile compatibilità tra pena perpetua e Costituzione nella previsione di strumenti idonei a consentire al condannato un percorso di reinserimento. In tale prospettiva si colloca l’istituto della liberazione condizionale, che con la sentenza n. 204 del 1974 viene sottratto alla discrezionalità politica e ricondotto alla valutazione del giudice. Successivamente, con la sentenza n. 274 del 1983, la Corte costituzionale afferma l’applicabilità anche ai condannati all’ergastolo del beneficio della liberazione anticipata.

Con la cosiddetta Legge Gozzini viene poi fissato in ventisei anni il periodo minimo di pena da espiare per accedere alla liberazione condizionale e viene ampliata la possibilità per i condannati alla pena perpetua di usufruire degli altri benefici penitenziari, nel presupposto che anche l’ergastolano debba poter coltivare una concreta prospettiva di ritorno in libertà.

Attualmente l’articolo 176 del codice penale prevede, al comma terzo, che il condannato all’ergastolo possa essere ammesso alla liberazione condizionale dopo aver scontato almeno ventisei anni di pena, mentre l’articolo 54 dell’ordinamento penitenziario stabilisce espressamente che la liberazione anticipata si applica anche ai condannati all’ergastolo, consentendo una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena espiata.

La questione del "fine pena mai" ha tuttavia continuato a porsi con riferimento all’ergastolo ostativo, introdotto nel 1992 e disciplinato dall’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, che preclude l’accesso ai benefici penitenziari, alle misure alternative e alla liberazione condizionale in assenza di collaborazione con la giustizia, fondandosi su una presunzione assoluta di perdurante pericolosità del condannato.

Su tale assetto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019, dichiarando l’illegittimità del divieto assoluto di concessione dei permessi premio e affermando la necessità di una valutazione in concreto del percorso di ravvedimento del detenuto. Con l’ordinanza n. 97 del 2021, la Corte ha poi sollecitato il legislatore a riformare l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, richiamando i principi costituzionali di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena.

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