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Sportello legale
L’aspettativa di riservatezza

Rivelare dettagli intimi della vita di coppia è un illecito civile

Rivelare dettagli intimi
della vita di coppia
è un illecito civile

È possibile chiedere il risarcimento: i consigli dell'avvocato Biagio Depresbìteris

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Dopo la fine della nostra relazione, ho saputo che il mio ex ha raccontato ad amici e conoscenti dettagli molto personali della nostra vita intima, senza mai pubblicare foto o messaggi. Non c’è stato nulla di scritto o diffuso online, ma la situazione mi ha messo profondamente a disagio. Si tratta di persone che frequento al lavoro e che fanno parte della mia vita quotidiana. Esiste una tutela anche se non ha usato su Facebook? 
M.S.

La fine di una relazione sentimentale non comporta solo una frattura sul piano affettivo, ma può avere ricadute concrete anche sul piano giuridico, soprattutto quando uno dei due ex partner decide di raccontare aspetti molto personali della vita di coppia. È il caso di chi, dopo una separazione, scopre che l’ex compagno o la ex compagna ha iniziato a riferire ad amici, conoscenti o colleghi dettagli intimi della relazione, alludendo a comportamenti, abitudini o momenti che appartenevano a una sfera strettamente privata. Con l’esplosione dei social e della messaggistica istantanea, il fenomeno ha assunto contorni molto ampi e preoccupanti, oggetto di tante sentenze che hanno visto la condanna dell’autore della diffusione incontrollata delle informazioni riservate. Tuttavia, anche se non vi sono foto pubblicate sui social, né messaggi diffusi online, né veri e propri contenuti “materiali”, il disagio che ne deriva è comunque forte e concreto. Ci si chiede allora se il diritto civile offra una tutela anche in assenza di una violazione “digitale” della riservatezza. La risposta è affermativa. Il nostro ordinamento riconosce infatti una protezione ampia della persona e della sua sfera privata, che non si esaurisce nella sola tutela dei dati personali in senso tecnico. Già a livello costituzionale, gli articoli 2 e 3 della Costituzione tutelano i diritti inviolabili della persona e la sua dignità, mentre sul piano civilistico viene in rilievo l’art. 2043 del Codice civile, che impone il risarcimento di ogni danno ingiusto cagionato ad altri. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che la diffusione non autorizzata di informazioni attinenti alla vita privata, anche se avviene oralmente e in un contesto non pubblico in senso stretto, può integrare un illecito civile quando lede la riservatezza, la reputazione o la dignità della persona interessata. Non è necessario che vi sia una pubblicazione su internet o sui social network, né che i fatti raccontati siano falsi: anche la divulgazione di notizie vere può risultare illecita se riguarda aspetti intimi della vita personale e se manca un interesse pubblico alla loro conoscenza. La vita affettiva e sessuale rientra, per sua natura, nel nucleo più protetto della sfera privata e la sua esposizione a terzi, senza consenso, costituisce una violazione della riservatezza, a prescindere dai toni più o meno espliciti del racconto. In questi casi il danno che viene in rilievo è prevalentemente di natura non patrimoniale. L’art. 2059 del Codice civile consente il risarcimento del danno non patrimoniale ogni qualvolta venga leso un diritto inviolabile della persona, e tra questi rientrano certamente il diritto alla riservatezza e all’identità personale. Il pregiudizio risarcibile non coincide necessariamente con una sofferenza clinicamente accertata, ma può consistere anche nel turbamento, nel disagio, nella mortificazione o nell’umiliazione derivanti dalla perdita di controllo su aspetti intimi della propria vita. Naturalmente, spetterà a chi agisce in giudizio dimostrare l’esistenza della condotta, la sua offensività e il nesso causale con il danno lamentato, anche attraverso presunzioni, testimonianze e il contesto complessivo dei rapporti tra le parti. Il fatto che tra i soggetti vi sia stata una relazione sentimentale non giustifica né attenua la responsabilità: l’intimità condivisa durante il rapporto non si trasforma in una licenza a raccontarla una volta che il legame si è sciolto. Anzi, proprio il vincolo fiduciario che caratterizza una relazione affettiva rafforza l’aspettativa di riservatezza e rende più evidente l’illiceità della sua violazione. In conclusione, anche quando non vi sono foto, chat o post da rimuovere, il diritto civile offre strumenti di tutela a chi subisce la divulgazione non consensuale di dettagli intimi della propria vita privata, consentendo di reagire non solo sul piano morale, ma anche su quello giuridico, attraverso la richiesta di un risarcimento per la lesione subita.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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