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La par condicio

Un creditore non può diventare proprietario di un bene in automatico

Un creditore non può diventare proprietario di un bene in automatico

Patto commissorio vietato e nullo: i consigli dell'avvocata Giulia Orsatti

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Ho aiutato un amico in crisi economica prestandogli una somma di denaro. Per tutelarmi, lui ha proposto che, se non fosse riuscito a restituirmela, sarei diventato proprietario della sua moto, "senza passare dal giudice".
Mi è sembrato ragionevole, ma un conoscente mi ha parlato del divieto del cosiddetto patto commissorio. Di cosa si tratta davvero?
Marco -Livorno

L’art. 2744 del Codice Civile vieta qualunque accordo con cui debitore e creditore stabiliscano che, in caso di mancato pagamento, la proprietà del bene dato in pegno o ipoteca passi automaticamente al creditore.

Il patto è nullo anche se formato successivamente alla garanzia. Per capire perché l’ordinamento vieti questa scorciatoia, occorre partire dal contesto: la responsabilità patrimoniale e l’uguaglianza dei creditori. Il nostro sistema prevede che il debitore risponda delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri e che i creditori abbiano pari diritto di soddisfarsi sul patrimonio, salvo le cause legittime di prelazione - privilegi, pegno e ipoteca - che attribuiscono ad alcuni una priorità sul ricavato dell’espropriazione.

Il pegno riguarda beni mobili non registrati e comporta la consegna del bene al creditore; quest’ultimo potrà venderlo o farlo espropriare, ma un eventuale trasferimento diretto in suo favore richiede sempre una stima e la restituzione dell’eccedenza rispetto al debito. L’ipoteca riguarda beni immobili, diritti reali immobiliari e mobili registrati e consente al creditore di agire in esecuzione sul bene anche verso il terzo acquirente. In tutti i casi, ciò che caratterizza queste garanzie è la necessità di passare attraverso una procedura che consenta di accertare il valore reale del bene, rispettare l’ordine dei creditori e impedire trasferimenti sproporzionati. Il patto commissorio salta proprio questo meccanismo: trasferisce il bene in automatico al creditore, senza che nessuno verifichi se il valore del bene sia adeguato rispetto al debito.

La ratio del divieto è chiara. Prima di tutto, tutelare il debitore che, trovandosi in condizioni di bisogno, potrebbe accettare accordi gravemente svantaggiosi, finendo per perdere beni di molto maggior valore rispetto all’importo dovuto. In secondo luogo, proteggere gli altri creditori: se il bene passasse direttamente al creditore garantito, verrebbe sottratto al patrimonio su cui tutti devono potersi soddisfare, alterando la par condicio. Infine, evitare la creazione di garanzie reali di fatto "atipiche", non controllate e potenzialmente inficiate da usura reale, perché svincolate da qualunque valutazione imparziale del bene. Non rientra nel divieto il cosiddetto patto marciano, che rappresenta una soluzione lecita e più equilibrata.

Con questo accordo, in caso di inadempimento, il creditore può sì acquisire la proprietà del bene, ma solo dopo una stima effettuata da un terzo imparziale e con l’obbligo di restituire al debitore l’eventuale eccedenza rispetto all’importo dovuto.

È proprio questa verifica esterna e la restituzione dell’eccedenza a impedire l’arricchimento ingiustificato del creditore e a mantenere la proporzionalità tra valore del bene e debito.

Da un punto di vista pratico, ciò significa che il creditore - anche se in buona fede e anche se il debitore è d’accordo - non può diventare proprietario del bene semplicemente perché "così si fa prima".

La legge impone il passaggio attraverso una procedura trasparente che garantisca tutti i soggetti coinvolti, compreso il debitore stesso. Il divieto del patto commissorio non ostacola il creditore, ma impedisce che un rapporto di debito si trasformi in uno strumento per appropriarsi di beni di valore superiore, tutelando al tempo stesso la regolarità dell’esecuzione e l’equità tra i creditori.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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