Il Tirreno

Toscana

Sportello legale
Codice Penale

Con la nuova legge il consenso deve essere “libero” e “attuale”

Con la nuova legge il consenso deve essere “libero” e “attuale”

Reato di violenza sessuale: i consigli dell'avvocato Domenico Nicosia

3 MINUTI DI LETTURA





In questi giorni si parla molto della modifica del reato di violenza sessuale. Non sono un tecnico ma mi sembra sempre uguale a prima. Potreste spiegarmi cosa è cambiato? Dalle ricerche su internet mi sembra che se non c’è il consenso allora c’è il reato. Ma non era già così?
G.M.

L’attuale art. 609 bis del Codice Penale punisce con la reclusione da sei a dodici anni chi costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali attraverso violenza, minaccia o abuso di autorità, e prevede la stessa pena quando l’induzione avviene approfittando dell’inferiorità fisica o psichica della vittima o tramite inganno. Dunque, la disciplina attuale della violenza sessuale è definita dalla necessità di dimostrare la presenza di violenza, minaccia, abuso di autorità o condizione di inferiorità della vittima per punire il reato. La riforma invece, pone al centro del reato il consenso libero ed attuale, spostando il focus dalla coercizione al rifiuto del consenso. L’art. 609 bis, nella sua formulazione corrente, infatti lasciava uno spazio di ambiguità riguardo tutte quelle situazioni in cui non vi era stata alcuna reazione da parte della vittima, ma nemmeno consenso.

Tante volte, nella pratica, la vittima si trovava a dover dimostrare di aver resistito, di aver detto no, esponendosi in questo modo ad una sorta di "vittimizzazione secondaria"; situazioni prive di violenza fisica evidente spesso non sono state punite a causa della carenza di un elemento coercitivo esplicito. La nuova formulazione prevederebbe che: "chiunque compia, faccia compiere ovvero subire atti sessuali a un altro individuo in assenza del consenso libero e attuale, è punito tramite la pena della reclusione da sei a dodici anni".

Con la modifica quindi occorre invece un consenso "libero" ed "attuale". Con consenso libero si intende quello privo di coercizione, intimidazione, manipolazione psicologica o incapacità di intendere e di volere; è attuale quando è valido nel momento in cui l’atto sessuale avviene, ossia non è sufficiente un consenso presunto - deve infatti essere esplicito e volontario - o passato - può essere negato anche a rapporto già iniziato. Le ipotesi già esistenti di coercizione, violenza o minaccia resterebbero vigenti ed a queste verrebbe aggiunta l’ipotesi di abuso - oltreché delle condizioni di inferiorità fisica o psichica - di condizioni di particolare vulnerabilità della persona offesa ovvero di inganno. Queste modifiche avranno un impatto enorme soprattutto dal punto di vista probatorio, che è centrale. Di fatti, la prova non dovrà focalizzarsi sull’esistenza di violenza o minaccia, bensì su più accurati elementi, ad esempio: stato psicologico e fisico della vittima; interazioni tra le parti; contesto; segnali di dissenso della vittima; comportamento dell’indagato prima, durante e dopo.

Ma l’impatto sarà anche nella formazione degli operatori giudiziari e nella cultura sociale, promuovendo una maggiore consapevolezza sul rispetto dei confini personali. Nel concreto, oltre ad evitare di lasciare impunite situazioni di violenza sessuale per carenza probatoria, questa impostazione può aumentare il numero di denunce, perché molte vittime finora non denunciavano per paura di non essere credute. Ma soprattutto, questa formulazione mira a proteggere di più le vittime e a responsabilizzare chiunque intraprenda un comportamento sessuale.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

Primo piano
La storia

Livorno, Marco pesca una ricciola da 52 chili: «Non ci credevo» – Il record del “Sampei” labronico

di Franco Marianelli