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La “normale tollerabilità”

Ecco i rimedi giudiziali di fronte ai rumori molesti come il canto della gallina

Ecco i rimedi giudiziali
di fronte ai rumori molesti
come il canto della gallina

Il limite della normale tollerabilità: i consigli dell'avvocato Domenico Nicosia

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Il mio vicino di casa ha una gallina che ogni mattina canta come un gallo alle 5, posso chiedergli il risarcimento per danno da insonnia?
Antonio da Lajatico.


I rumori molesti sono illeciti, fonte di responsabilità civile e, in determinate circostanze, possono arrivare ad integrare persino un illecito penale. Il fenomeno in questione è disciplinato dal Codice Civile all’art. 844 rubricato “immissioni”: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”. La “normale tollerabilità” viene stabilita avendo riguardo alla tolleranza dell’uomo medio e non del singolo soggetto; si tratta, inoltre, di un parametro relativo e non assoluto ossia varia in base al luogo, alle caratteristiche di quest’ultimo e alle abitudini degli abitanti. Lo stesso articolo 844 c.c. dispone, infatti, che si debba avere riguardo alla condizione dei luoghi, ovvero, secondo la Corte di Cassazione sent. n. 6136/2018, alla “concreta destinazione naturalistica ed urbanistica, delle attività normalmente svolte nella zona, del sistema di vita, delle abitudini di chi vi opera”. Dunque, è necessario distinguere tra immissioni tollerabili e intollerabili. Le prime sono lecite, per cui per quanto possano essere fastidiose, non si può far altro che tollerarle. Per quanto riguarda le seconde, invece, è necessario operare una ulteriore partizione: le immissioni che, pur superando la normale tollerabilità, restano lecite, per le quali si ha diritto ad un indennizzo (si pensi ad una immissione che supera la soglia di tollerabilità ma che il giudice stabilisca essere lecita ai sensi del secondo comma dell’art.844, ossia sulla base della contemperazione degli interessi); le immissioni intollerabili illecite. Queste ultime sono tali in quanto superano la soglia limite. In questo caso, la tutela può essere di carattere sia risarcitorio che inibitorio. Pertanto, in primo luogo occorre considerare in concreto se i rumori sono provocati da un’attività produttiva, ad esempio se i pollai sono destinati ad un’attività agricola che comprende anche l’allevamento. Inoltre, c’è da tenere in considerazione che molti regolamenti comunali vietano gli insediamenti di animali da allevamento nelle zone residenziali, in tal caso si configurerebbe comunque un illecito amministrativo a prescindere dalla tollerabilità del rumore. In quest’ultimo caso, se il canto della gallina disturba una pluralità di persone, si potrebbe addirittura configurare il reato di “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” sancito dall’art. 659 del Codice Penale che punisce con l’arresto fino a tre mesi, o con l’ammenda fino a euro 309, “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici”. Quindi, concludendo, qualora nel caso di specie le immissioni sonore derivanti dall’animale del vicino superino la normale tollerabilità, alla luce dei riferimenti sopra citati, è possibile procedere con una pluralità di rimedi giudiziali.

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