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Sportello legale
Il brevetto per invenzione

Ecco come un brevetto protegge l’invenzione da chi prova a copiarla

Ecco come un brevetto
protegge l’invenzione
da chi prova a copiarla

Il diritto esclusivo di sfruttamento: i consigli dell'avvocato Biagio Depresbìteris

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Spettabile redazione, dopo mesi di notti insonni, caffè amaro e battaglie con la stampante 3D, sono finalmente riuscito a progettare un dispositivo che automatizza un’intera fase di produzione risparmiando tempo, errori e pure qualche parolaccia in officina. Ora, prima che un “furbetto” lo copi, lo brevetti e magari lo venda pure al triplo del prezzo, mi chiedo: come posso tutelarmi davvero, in concreto, da chi potrebbe copiarmi l’idea o metterla sul mercato prima di me? Esiste un modo per metterci sopra il famoso “marchio di fuoco” legale e dormire sonni tranquilli (almeno fino al prossimo prototipo)? 
Marco da Pistoia

Il brevetto è un titolo giuridico di protezione che attribuisce a chi ha creato un’invenzione il diritto esclusivo di sfruttamento della stessa, in un territorio delimitato e per un periodo massimo di venti anni dalla data di deposito, a condizione che vengano pagate le relative tasse annuali di mantenimento. Tale diritto impedisce ad altri soggetti di produrre, vendere o utilizzare l’invenzione senza autorizzazione. Per ottenere un brevetto è necessario presentare domanda presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Uibm) o presso l’European Patent Office (Epo). A seguito della domanda, l’Ufficio verifica se l’invenzione soddisfa i requisiti di brevettabilità: novità, attività inventiva, applicabilità industriale, sufficiente descrizione e liceità. Trascorsi circa diciotto mesi dalla data di deposito, la domanda viene pubblicata. Per i brevetti italiani, il titolo può essere concesso entro i successivi sei mesi; nel caso di brevetti europei, il procedimento può durare diversi anni.

Il brevetto per invenzione è disciplinato dagli articoli 2584-2594 del Codice Civile e dal Codice della Proprietà Industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30). In particolare, l’articolo 2584 c.c. riconosce il diritto di esclusività stabilendo che: “Chi ha ottenuto un brevetto per un’invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l’invenzione si riferisce”. L’art. 66 del Codice della Proprietà Industriale distingue tra invenzione di prodotto e invenzione di procedimento. In particolare, i commi 2, lettere a) e b), stabiliscono che il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto è un prodotto: il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto è un procedimento: il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con tale procedimento. Il comma 2-bis dello stesso articolo estende la protezione anche a chi fornisca a terzi, senza consenso del titolare, mezzi essenziali per l’attuazione dell’invenzione.

La contraffazione del brevetto si verifica quando un altro soggetto produce e/o commercializza un prodotto analogo, simile o comunque confondibile con quello brevettato. In tal caso, il titolare del brevetto può tutelarsi esercitando: l’azione inibitoria, per bloccare immediatamente la produzione e la commercializzazione del prodotto contraffatto; l’azione ordinaria di merito, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla violazione del diritto. Le azioni possono essere esercitate congiuntamente. È necessario che ricorrano due presupposti: 1) la titolarità di una privativa brevettuale (legittimazione attiva); 2) l’imitazione, da parte di un terzo, del prodotto protetto da tale privativa.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

 

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