Il Tirreno

Toscana

Il caso

Fu il primo medico toscano morto per Covid: il tribunale nega il risarcimento. La battaglia legale della famiglia

di Pietro Barghigiani

	Giandomenico Iannucci
Giandomenico Iannucci

Sentenza beffa: il dottore di famiglia, Giandomenico Iannucci, contrasse il virus visitando i pazienti. Secondo il giudice è un “evento” che non è coperto dalla polizza assicurativa

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Morire di Covid per un medico di famiglia non è un infortunio sul lavoro da dover risarcire. Era diventato un simbolo, suo malgrado, quando il 2 aprile 2020 fu il primo medico toscano a soccombere in quella che è stata una decimazione di massa. Ora, sempre in un disegno beffardo, Giandomenico Iannucci, scomparso all’età di 64 anni, fa di nuovo notizia. Il Tribunale ha respinto la richiesta dei familiari di ottenere il risarcimento dall’assicurazione che avrebbe dovuto essere di 125mila euro.

Medico di base a Scarperia e San Piero, il dottor Iannucci (gli hanno dedicato una targa nei locali del distretto sanitario, ndr) agli albori del virus visitava pazienti e faceva il suo dovere in una vulnerabilità che si rivelerà fatale. Ma d’altronde era l’inizio per tutti. A metà marzo risultò positivo al Coronavirus. Quindi il ricovero, la terapia intensiva e, infine, il decesso la sera del 2 aprile a Careggi.

Dopo la sua scomparsa è iniziata un’azione legale da parte dei familiari verso l’assicurazione stipulata attraverso l’ente di categoria, l’Enpam. Il primo no è arrivato dopo uno scambio di corrispondenza. Che adesso viene ribadito dal Tribunale.

In sostanza, asciugate premesse e clausole in un ginepraio di codicilli, «l’operatività della polizza Enpam deve essere valutata sulla base delle sue condizioni contrattuali e non in forza di una normativa eccezionale». E ancora: «Non può dunque sostenersi che l’infezione da Covid-19 sia automaticamente qualificabile come infortunio ai fini della presente assicurazione, solo perché tale equiparazione è stata prevista nel contesto del sistema pubblico di tutela. La qualificazione dell’evento dannoso nell’ambito della polizza Enpam deve avvenire alla luce della nozione di infortunio contenuta nel contratto e dalla consolidata distinzione tra assicurazioni contro gli infortuni e assicurazioni contro le malattie».

Insomma, nella polizza in cui si includono le condizioni per cui scatta il risarcimento non era previsto il Covid, evento improvviso e non codificabile nei contratti in corso. A meno che non fossero state inserite modifiche ad hoc. E dire che i medici ospedalieri e le loro famiglie avevano ricevuto una forma di ristoro, grazie agli indennizzi riconosciuti da una legge del 2020 che aveva espressamente riconosciuto l’infezione da Covid-19 come un “infortunio” e non come una “malattia”. Ma quella misura venne negata ai medici di famiglia. Si trattava di una norma eccezionale, introdotta per fronteggiare un’emergenza sanitaria senza precedenti e destinata esclusivamente ai lavoratori subordinati e parasubordinati, beneficiari della tutela previdenziale dell’ente pubblico. «L’eccezionalità della norma impedisce di attribuirle una portata definitoria generale in merito al concetto di infortunio nell’ambito delle assicurazioni private» si legge nella sentenza. Nel caso del dottor Iannucci il contratto assicurativo non rientrava nell’ambito delle assicurazioni sociali, bensì in quello delle assicurazioni private contro gli infortuni, stipulate su base volontaria tra un’associazione previdenziale di categoria (Enpam) e una compagnia assicuratrice. Non solo. Sul punto, la Cassazione ha chiarito che le assicurazioni private contro gli infortuni e le malattie si distinguono da quelle sociali per natura, funzione e disciplina, sicché l’interpretazione delle clausole contrattuali non può essere condizionata da previsioni normative proprie del sistema previdenziale pubblico.

Contratto alla mano, il giudice ha sottolineato che l’infortunio «ai fini della copertura assicurativa, deve caratterizzarsi per la simultanea sussistenza di tre elementi: la fortuità, la violenza e l’esteriorità della causa generatrice del danno. L’infezione da Covid-19, in ragione della sua eziologia e delle modalità di trasmissione, non soddisfa il requisito della violenza esterna. La violenza, infatti, deve essere intesa in senso medico-legale come evento traumatico che determina una lesione immediata e obiettivamente constatabile. Al contrario, la contrazione del virus avviene in maniera non percepibile nell’immediato e si manifesta clinicamente solo dopo un periodo di incubazione, escludendo così la possibilità di qualificare l’evento quale infortunio coperto dalla polizza».

Nessun risarcimento al primo medico toscano morto per Covid. Il suo non è stato un infortunio sul lavoro.
 

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