L’auto presa a noleggio e un risarcimento per danni non dovuto
Addebito sul conto da contestare: i consigli dell'avvocato Annalisa Scura
Per tre settimane, in attesa che mi venisse riparata l’autovettura personale, ho preso a noleggio un’auto da una società di noleggio. Al momento della riconsegna abbiamo verificato la regolarità del veicolo e non mi è stato fatto firmare alcun foglio di riconsegna. Due giorni dopo la riconsegna, noto che sul mio conto corrente - a cui è associata la carta di credito lasciata in garanzia per il noleggio – è stata addebitata la somma di circa 600 euro per graffi al veicolo noleggiato. La stranezza è che la somma risulta addebitata sul mio conto corrente due giorni prima della riconsegna del veicolo e che la società di noleggio dice di aver accertato l’esistenza dei danni il giorno successivo alla consegna. Ho diritto a riottenere le somme ingiustamente prelevate?
Alessandra
Il noleggio è un contratto mediante il quale un soggetto, a fronte dell’utilizzo di un bene mobile di proprietà di un altro soggetto, si impegna al pagamento di una somma di denaro in favore di quest’ultimo. Si tratta di un contratto atipico, che trova disciplina nelle norme dettate in materia di locazione di beni mobili, e che non necessita della forma scritta per la sua conclusione. A fronte della stipulazione di un siffatto contratto, da un lato, il noleggiatore, si obbliga a consegnare al noleggiante il bene che sia idoneo all’uso convenuto e a garantire il pacifico godimento del medesimo da parte del noleggiante; dall’altra parte, il noleggiante, si obbliga a prendere in consegna il bene per servirsene con ordinaria diligenza, a restituire il bene al termine del contratto nel medesimo stato in cui l’ha ricevuto e a pagare il canone nel termine convenuto. Dunque, il bene (nella specie, l’auto), che viene riconsegnato dal noleggiante al noleggiatore, deve trovarsi nel medesimo stato in cui è stato ricevuto, salvo il normale deterioramento per l’utilizzo. In caso contrario, il noleggiatore ha diritto di ottenere il risarcimento del danno subito dal bene.
Ebbene, nel caso di cui al quesito, ove al momento della riconsegna non è stato segnalato alcun vizio o difetto del veicolo ulteriore e/o diverso rispetto allo stato in cui si trovava il veicolo al momento della presa a noleggio, la società noleggiatrice non ha alcun diritto di addebitare somme al noleggiante a titolo di risarcimento dei presunti danni, anche se quei danni fossero stati accertati in epoca successiva alla riconsegna del veicolo.
Tanto più che, nel caso di specie, la somma a titolo risarcitorio dei dedotti graffi è stata addebitata al noleggiante ancora prima di ogni accertamento e in assenza di contraddittorio col noleggiante.
Le predette somme, dunque, risultano pagate indebitamente, con conseguente obbligo del noleggiatore di restituire al noleggiante quanto indebitamente ottenuto in pagamento ovvero di dimostrare sia l’esistenza dei danni dell’auto, sia la condotta responsabile del noleggiante e sia il collegamento causale tra quei graffi e l’utilizzo del veicolo fatto dal noleggiante.
In assenza di puntuale dimostrazione – e l’onere della prova è posto integralmente a carico di colui che vuol far valere il diritto al risarcimento del danno, ovvero a carico del noleggiatore –, si è certamente realizzato un pagamento indebito del noleggiante ed un corrispondente arricchimento senza causa del noleggiatore.
Le norme di diritto in questione sono l’articolo 2033 del codice civile che recita: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”; e l’articolo 2041 c.c. che recita: “Chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
Dunque, le norme disciplinano le ipotesi analoghe al caso del quesito, in cui la prestazione di pagamento a titolo risarcitorio (cioè l’addebito sul conto corrente del noleggiante) non era dovuta “all’arricchito” (il noleggiatore) per mancanza di un titolo esigibile nei confronti “dell’impoverito” (cioè per assoluta mancanza di un certo e valido accertamento dell’esistenza dei dedotti graffi dell’autovettura).
Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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