Il Tirreno

Toscana

Sportello legale
La tutela

Amministratore di sostegno, ecco quando è possibile chiedere che sia sostituito

Amministratore di sostegno, ecco quando è possibile chiedere che sia sostituito

In caso di abusi o inefficienze: i consigli dell'avvocata Giulia Orsatti

4 MINUTI DI LETTURA





Mio fratello è stato nominato dal Tribunale amministratore di sostegno di nostra madre, tuttavia, a mio avviso, non si sta comportando bene. Ho modo di far nominare un altro soggetto – diverso da me – come amministratore?
S.


Nell’ambito delle misure volte alla tutela delle persone incapaci previste dal nostro ordinamento, spicca quella dell’amministrazione di sostegno, di cui agli articoli 404 e seguenti del Codice civile.

Detto istituto, come sancisce la prima norma del Capo indicato, è rivolto alla “persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”. Tale persona “può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.

Dunque, il soggetto che può beneficiare di una simile misura non dovrà necessariamente versare in uno stato di vera e propria incapacità di intendere e di volere, ma ben potrà essere una persona che si trovi solo temporaneamente o parzialmente nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi, per lo più patrimoniali.

Si pensi, ad esempio, ad una persona temporaneamente interdetta o affetta da una patologia che intacchi le sue funzioni psico-cognitive.

Sebbene lo strumento qui delineato sia finalizzato a fornire un tipo di assistenza che sacrifichi il meno possibile la capacità di agire del beneficiario, al verificarsi dei presupposti di legge, i legittimati individuati dall’articolo 406 del Codice civile possono chiedere l’individuazione e la nomina di un amministratore di sostegno, il quale dovrà attenersi agli obblighi prescritti a norma del successivo articolo 410 del Codice civile, tra i quali, quello di “tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario” e di informarlo tempestivamente “circa gli atti da compiere”, dovendo necessariamente rivolgersi al giudice tutelare in caso di dissenso col beneficiario, oltre che per compiere tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

Qualora, tuttavia, nell’operato dell’amministratore si rinvengano contrasti o veri e propri atti di negligenza nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, ai sensi del secondo comma, “questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti”, tra cui la possibile revoca e sostituzione dell’amministratore di sostegno.

Ai sensi dell’articolo 413 del Codice civile, infatti, è previsto che su istanza motivata dei soggetti sopra indicati sarà possibile far sostituire l’incaricato nominato dal giudice con altro e diverso soggetto, scelto tra i componenti della famiglia del beneficiario o tra soggetti terzi, iscritti negli appositi elenchi.

Si sottolinea, sul punto, come la presunzione di atti di “negligenza” nello svolgimento della funzione assunta dall’amministratore di sostegno può essere provata dall’istante con qualsiasi mezzo istruttorio e, a tal proposito, il giudice è chiamato a esprimersi in base alla situazione concreta che gli viene prospettata.

Come definito dalla giurisprudenza di legittimità, invero: “L’istituto della amministrazione di sostegno è uno strumento volto a proteggere la persona affetta da una disabilità fisica o psichica tale da renderla inadeguata a provvedere ai suoi interessi, senza mortificarla; la misura è caratterizzata da un alto grado di flessibilità in quanto la legge chiama il giudice all’impegnativo compito di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, così da assicurare all’amministrato la massima tutela possibile con il minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione” (da ultimo, cfr. Cassazione civile sezione I, 10/09/2024, n. 24251).

In definitiva, l’amministrazione di sostegno è uno strumento giuridico essenziale per garantire protezione e supporto alle persone che non sono pienamente in grado di gestire i propri interessi.

Tuttavia è fondamentale che l’amministratore operi con responsabilità e nel pieno rispetto dei diritti della persona assistita. In caso di abusi o inefficienze, la possibilità di revocare e sostituire l’amministratore è un meccanismo di garanzia essenziale per evitare situazioni di vulnerabilità e assicurare la massima tutela a chi ne ha bisogno.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

Festival: il grande racconto
La serata finale

Sanremo 2025, il vincitore è Olly. Secondo il toscano Lucio Corsi. Fischi per l’esclusione di Giorgia dai 5 finalisti

di Mario Moscadelli e Tommaso Silvi