La guida
La banca non può rifiutare di consegnare la copia della documentazione
Il de cuius e il chiamato all’eredità: i consigli dell'avvocato Annalisa Scura
La banca con la quale mio padre intratteneva rapporti finanziari si rifiuta di consegnarmi tutta la documentazione bancaria del defunto, adducendo svariate e false motivazioni come (i) il correntista aveva un solo conto corrente (anche se dall’anagrafe tributaria ne risultano tre), (ii) la filiale bancaria non può prendere visione dei rapporti bancari che il defunto aveva con altre filiali, (iii) la banca non può mostrare i dati bancari dei conti correnti cointestati a terze persone non eredi. È lecito? Cosa posso fare per ottenere la documentazione?
Dott. Flavio M.
Il chiamato all’eredità (ovvero colui che, alla morte del de cuius, deve accettare o rinunciare all’eredità) ha diritto di ottenere dalle banche la copia della documentazione necessaria per ricostruire i rapporti facenti capo al defunto e la consistenza dell’asse ereditario, anche al fine di decidere compiutamente se accettare l’eredità ovvero rinunciarvi. Tale diritto è previsto dall’art. 119, comma 4, Tub, ai sensi del quale “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. Senonché, può capitare che la banca destinataria della richiesta del chiamato all’eredità adduca le più svariate motivazioni per rifiutare la consegna delle copie, fondando il diniego su una interpretazione restrittiva della norma: sul piano soggettivo, “colui che gli succede a qualunque titolo” è stato ritenuto solo l’erede e non anche colui che è ancora nella fase antecedente di mero chiamato all’eredità o colui che si trovi nella posizione di soggetto pretermesso dall’asse ereditario; sul piano oggettivo, “singole operazioni” viene interpretato come obbligo del richiedente di indicare specificatamente quali dati intende reperire (dati di conto corrente oppure l’esistenza di depositi bancari o di cassette di sicurezza oppure l’esito di investimenti finanziari); in senso ancora più restrittivo, si registrano casi in cui la banca ha rifiutato la consegna di dati che coinvolgono anche soggetti diversi dal correntista deceduto per tutelare la privacy di costoro (cointestatari o beneficiari indicati dal defunto). Le più recenti decisioni dell’Arbitro Bancario e Finanziario (Collegio di Milano n. 23 e n. 2363 del 2023 e Collegio di Bari n. 778 del 2023), sulla scorta di una più datata pronuncia della giurisprudenza (Cassazione 11554/2017, secondo la quale l’art. 119 Tub è “tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza riconosce ai soggetti che intrattengono rapporti con gli intermediari bancari” e, in questo senso, “dà vita a una facoltà che non è soggetta a restrizioni”), riconoscono una interpretazione estensiva della norma, favorendo chiunque possa dimostrare di vantare un interesse concreto alla conoscenza dei dati bancari del defunto e “un’aspettativa qualificata a titolo ereditario” al fine di “ricostruire la situazione patrimoniale” del defunto e di compiere in modo informato e consapevole le scelte che il diritto successorio richiede. Tuttavia, in senso contrario, con provvedimento del 22.5.2000 il Garante Privacy (respingendo il ricorso presentato da un cittadino verso la banca e volto a conoscere l’identità della persona che aveva prelevato somme da un deposito bancario intestato alla defunta madre) ha ritenuto “legittimo il comportamento della banca che rifiuta di fornire informazioni sui depositi e sui conti correnti dei quali era titolare il cliente scomparso se queste contengono dati personali di terzi”. Tale provvedimento, tuttavia, è stato sovvertito dalle sopra menzionate decisioni dell’Abf che hanno ribadito il dettato dell’art. 2 terdiecies, comma 5, Cod. Privacy nella parte in cui prevede che il rifiuto della banca “non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché dal diritto di difendere in giudizio i propri interessi”. Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, può ritenersi che la banca non possa rifiutare la consegna di copia della documentazione bancaria del de cuius a colui che ne faccia legittimamente richiesta e tale istanza può essere formulata personalmente dal soggetto presso qualunque filiale ovvero attraverso reclamo formale all’istituto di credito. In ipotesi di rifiuto, è possibile proporre ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario o adire fin da subito l’autorità giudiziaria.
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