Pontedera, le arriva un messaggio su WhatsApp e la licenziano – Poi chiede la Naspi e la beffa è doppia
Alla fine la lavoratrice è stata reintegrata in seguito alla pronuncia del giudice del lavoro
PONTEDERA. È una storia che abbiamo sentito e letto a più riprese, negli ultimi anni: lavoratori che vengono licenziati letteralmente da un giorno all’altro, tramite un messaggio su WhatsApp che intima loro di non presentarsi il giorno successivo. Un marchingegno infernale, che però non sempre fila liscio come l’olio. È il caso di una vicenda che ha interessato una società che operava (anche) nella zona industriale di Gello, che è stata costretta dal giudice al reintegro di una dipendente licenziata, oltre che al pagamento delle mensilità dovute e non liquidate.
La lavoratrice e il rapporto di lavoro
Protagonista è un’addetta al settore della logistica, nel dettaglio un’autista, socia lavoratrice di una cooperativa con sede in Piemonte e attività in appalto a Pontedera e a Livorno. La donna era entrata dapprima con una serie di contratti a tempo determinati, dal giugno del 2021 a tutto febbraio dell’anno successivo. A quel punto veniva decisa la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
La comunicazione improvvisa e il licenziamento
Almeno fino al mese di settembre del 2024, quando la situazione precipita. Prima, il 27 settembre, viene avvisata dal referente locale della società che a fine mese sarebbe rimasta senza lavoro. Nello stesso giorno, via WhatsApp, riceve la cosiddetta comunicazione Unilav che le aziende sono tenute a fare in via telematica in caso di assunzioni e licenziamenti. Il 30 del mese, poi, la conferma (verbale) di licenziamento.
Il problema con la Naspi e la lettera retrodatata
Due giorni dopo l’autista si rivolge al patronato per fare domanda di Naspi (l’indennità di disoccupazione) ed è in quel momento che si rende conto di essere finita in un vicolo cieco: la semplice comunicazione Unilav, infatti, non è sufficiente per ottenere l’indennità. La lavoratrice, ovviamente, chiede lumi alla sua ormai ex azienda ed è solo l’8 ottobre che riceve – sempre tramite WhatsApp – una lettera con data 1° agosto nella quale si specifica che il licenziamento era dovuto a un “fine appalto”: in sostanza la cooperativa aveva deciso di terminare il contratto che aveva con un datore di lavoro a causa delle tariffe troppo basse che le venivano riconosciute.
Il ricorso e le mancanze dell’azienda
A questo punto la lavoratrice decide di fare ricorso, puntualizzando anche di non essere stata ricollocata in altro settore, come avvenuto ad alcuni colleghi.
La sentenza del giudice del lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Pisa ha accolto il ricorso della donna, scrivendo in sentenza che «al di là della creazione postuma della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro per fine contratto di appalto», questa lettera non è sufficiente per provare che la lavoratrice ha avuto tutte le informazioni dovute: «Non vi è – scrive il giudice – alcuna prova della provenienza né della conoscenza effettiva e tempestiva dell’atto, essendo assente l’indicazione di una data di consegna alla stessa alla lavoratrice o una sottoscrizione di ricezione da parte di quest’ultima». Così come non è sufficiente la semplice comunicazione amministrativa di Unilav. Inoltre, il licenziamento viene giudicato illegittimo anche nel merito, visto che la società «confonde» ragioni economiche con elementi disciplinari e non adempio all’obbligo di “ripescaggio” del lavoratore, ad esempio nella sede piemontese. Così l’autista dovrà essere reintegrata e le dovranno essere versate le mensilità a partire dall’ottobre 2024.
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