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Il caso

Pistoia, toccò più volte il seno a una studentessa: professore licenziato

di Pietro Barghigiani
Pistoia, toccò più volte il seno a una studentessa: professore licenziato

Il giudice del lavoro ha respinto il ricorso dell’insegnante, un 53enne originario della provincia livornese

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PISTOIA. Le toccò il seno, più volte, in un momento che voleva essere confidenziale in un rapporto tra prof e allieva. Lei corse in bagno spaventata da quel gesto, lui la raggiunse cercando di chiudere la porta.

Minuti di terrore per una studentessa, all’epoca 17enne, che aveva davanti a sé un professore conosciuto nell’ambiente come una persona amabile. Quell’episodio è diventato un processo per violenza sessuale (riconosciuta la fattispecie della minore gravità) con una condanna dell’uomo a due anni, confermata anche in appello, senza la sospensione condizionale.

Una storia che fece scalpore quella avvenuta la mattina del 22 aprile 2021 nel liceo “Niccolò Forteguerri” di Pistoia. Il fronte penale ha avuto effetti sulla carriera del docente, un 53enne originario della provincia livornese e residente sulla costa grossetana.

Il Ministero dell’Istruzione e del merito, alla luce delle sentenze, lo ha licenziato. Un provvedimento che il professore ha impugnato davanti al Tribunale di Grosseto ottenendo un rigetto e la conferma della perdita del posto di lavoro. Troppo gravi e irreversibili le condotte del 53enne per poter restare nella pubblica amministrazione. Inoltre, come pena accessoria, le sentenze avevano previsto «l’interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni frequentate prevalentemente da minori».

Nella ricostruzione dei fatti accertata in due gradi di giudizio, e fatta propria dal giudice della sezione lavoro, il docente aveva posto in essere verso la minorenne «comportamenti invasivi della sua sfera personale e fisica, tentando approcci nonostante la reazione di evidente disagio della giovane (il riferimento è ai ripetuti toccamenti del seno sinistro e, dopo che la ragazza aveva cercato di allontanarsi rifugiandosi in bagno, al fatto di averla seguita fino all'antibagno, di averla poi invitata a entrare in uno spogliatoio adiacente, chiudendo la porta con un chiavistello e tentando di afferrarla per i fianchi)».

Riconosciuta come attendibile, la 17enne nel momento del panico dopo i palpeggiamenti aveva «inviato immediatamente un messaggio allarmato a un’amica con il quale le chiedeva aiuto ("aiuto, il professore è venuto in bagno con me"), circostanza che indubbiamente depone per la spontaneità e genuinità della reazione e quindi della narrazione».

Il professore aveva sempre parlato di fraintendimenti, ma non è stato creduto. «È stato un semplice "gesto paterno" sul braccio e un incontro casuale nei bagni» era stata la difesa.

«Tesi sconfessata anche dalla collaboratrice scolastica escussa in dibattimento, nei cui confronti il docente ha tentato di forzare una ricostruzione differente dei fatti in relazione alla chiusura della porta dello spogliatoio» ancora la sentenza del Tribunale di Grosseto.

Il racconto cristallizzato nel penale diventa la base del procedimento disciplinare concluso con la legittimità del licenziamento.

Il professore, inoltre, «non ha offerto elementi concreti idonei a mettere in discussione la ricostruzione giudiziale penale, limitandosi a contestare soprattutto aspetti formali, senza confrontarsi in modo puntuale con il merito degli addebiti.

Tale atteggiamento difensivo, privo di specifiche allegazioni alternative, non appare idoneo a scalfire un quadro probatorio che si presenta solido, coerente e univocamente orientato nel senso della responsabilità del docente».

Acquisiti gli elementi di responsabilità a carico del professore, confermati anche in appello, per il giudice «la sanzione del licenziamento disciplinare risulta pienamente proporzionata ai fatti contestati».

E rileva che sono evidenti le «violazioni gravissime dei doveri inerenti alla funzione docente e ledono in modo irreparabile il rapporto fiduciario con l’amministrazione – si legge nella sentenza –. La funzione docente è connotata da un elevato contenuto etico e dall’assunzione di una posizione di garanzia nei confronti degli alunni, tanto più quando si tratta di soggetti minorenni. La condotta del (docente, ndr) si pone invece in radicale contrasto con tali principi, determinando una compromissione definitiva dell’idoneità del dipendente a svolgere le proprie mansioni. Deve pertanto escludersi la possibilità di applicare una sanzione conservativa, non essendo ipotizzabile la prosecuzione del rapporto di lavoro». 

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