Quarrata, alunno ferito a causa della spinta di un compagno: scuola condannata
Il giudice: l’insegnante deve garantire la vigilanza anche durante la ricreazione
QUARRATA. L’insegnante deve garantire sempre la vigilanza sugli alunni anche durante la ricreazione, nei momenti che precedono l’inizio delle lezioni e in quelli di svago tra aule, corridoi e palestre.
Lo ha stabilito il Tribunale di Firenze, accogliendo la richiesta danni verso la scuola presentata dai genitori di un bambino di 10 anni rimasto ferito in maniera seria mentre stava entrando in classe: venne spinto da un compagno, di un’altra sezione, contro la porta dell’aula, e si era procurato delle lesioni alla bocca che richiesero l’immediata corsa in ospedale e altre cure invasive nei mesi a seguire. Il conto supera i 17mila euro (coperto da assicurazione).
Il fatto
Sono le 10,30 del 23 marzo 2017 quando il bambino, che frequentava una quinta classe della elementare dell’Istituto comprensivo Statale Bonaccorso da Montemagno di Quarrata, sta per entrare nella sua aula. Un altro alunno della scuola lo spinge in maniera violenta e lui con il viso finisce sullo stipite della porta. Immediatamente soccorso e portato in ospedale, al bambino viene diagnosticato un trauma alla bocca serio a livello degli incisivi, tanto da dover togliere un dente, e sul resto dell’arcata dentale.
La scuola
Quando la scuola ha ricevuto la richiesta danni il primo passaggio è stato quello di allertare la propria compagnia assicurativa. La difesa sostenuta in Tribunale è stata quella di escludere «la configurabilità di una culpa in vigilando, poiché la spinta di un alunno nei confronti dell’altro si è verificata in maniera talmente repentina e imprevedibile che ha escluso ogni intervento da parte del personale docente presente per scongiurare l’infortunio».
Vigilare sempre
La tesi dell’istituto comprensivo è stata però respinta alla radice dal Tribunale. Al cambio dell’ora gli insegnanti si stavano recando nelle rispettive classi, che, sottolinea il giudice Mario Ferreri, erano, come si dice in gerg,o scoperte.
«Se gli insegnanti fossero stati effettivamente presenti in classe, e avessero assolto al proprio dovere di controllo e vigilanza, si sarebbero resi conto che il danneggiato, non era neppure un alunno della classe, bensì di altra sezione –si legge nella sentenza – Tanto rende ulteriormente evidente che non vi sia stato adempimento dei doveri di vigilanza da parte del corpo docente e, di conseguenza, della scuola. Nessun carattere di imprevedibilità può ascriversi in capo ad un soggetto che, volontariamente, spingeva il compagno, che impattava il viso sullo stipite della porta di ingresso dell’aula».
Le responsabilità
Il tema della vigilanza e della custodia è stato al centro della causa e il Tribunale lo ha risolto sostenendo che il periodo di controllo «è esteso pure a momenti in cui gli insegnanti non parrebbero strettamente tenuti alla vigilanza degli alunni, quali, ad esempio, la ricreazione o l’intervallo di tempo che precede l’inizio delle lezioni o, ancora, nei momenti di svago trascorsi nei locali scolastici (nelle aule e lungo i corridoi) o nei luoghi di pertinenza della scuola (in palestra). Non può sottacersi che ad essere coinvolti nei fatti di causa sono minori di una scuola primaria, di età tale da necessitare di una particolare attenzione e sorveglianza in ogni momento, dall’ingresso a scuola al cambio dell’ora agli intervalli di ricreazione».
Di qui le ragioni della scuola e della compagnia assicurativa, bollate dal giudice come infondate e pretestuose nel voler negare una responsabilità solo per la imprevedibilità dell’episodio in questione. Il tribunale, in sintesi, ha sottolineato che se fosse stato presente un insegnante quest’ultimo avrebbe evitato che il bambino si facesse male.l
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