Pistoia, ministero condannato dal Tar a pagare i bonus a 20 docenti
Mai rispettate le sentenze del giudice del lavoro di Pistoia
PISTOIA. Il diritto alla formazione spetta a tutti gli insegnanti, non solo a quelli di ruolo, quelli cioè con contratto a tempo indeterminato. Anche perché non si tratta solo di un diritto ma anche di un dovere. Prevedere il contrario è discriminatorio, come fatto dal governo Renzi con uno dei decreti di attuazione della legge 107 del 2015 (la riforma della “buona scuola”) sulla cosiddetta “carta del docente”: il bonus di 500 euro annui che gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado possono spendere in libri, corsi, dispositivi elettronici, iniziative culturali e altre attività di aggiornamento professionale.
Un diritto ripetutamente riconosciuto anche a Pistoia dal tribunale civile, ma, evidentemente, ignorato dal ministero dell’Istruzione e del merito, che si è ben guardato dal pagare il dovuto agli insegnanti precari che hanno vinto le cause, costringendoli a fare ricorso al Tar per vedere rispettate le sentenze.
Con un conseguente aggravio per le tasche dei contribuenti, visto che il Tribunale amministrativo regionale, come prevedibile, ha accolto le istanze condannando il ministero a rispettare le sentenze e a pagare, oltre al dovuto, anche interessi maturati e spese di giudizio.
Nel solo mese di dicembre sono stati 20 i docenti precari pistoiesi che si sono visti accogliere il ricorso che avevano dovuto presentare al Tar della Toscana per far rispettare le sentenze del giudice del lavoro in cui era stato riconosciuto il loro diritto all’erogazione della “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, con conseguente condanna nei confronti del ministero dell’Istruzione ad accreditare l’importo di 500 per ogni annualità di servizio da loro svolto.
Nella motivazione delle varie sentenze, il giudice del lavoro aveva richiamato anche la pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione Europea che ha stabilito che le prescrizioni enunciate nell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sono applicabili anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico.
Conformemente all’articolo 1 della legge 107/2015, il bonus, versato al fine di sostenere la formazione continua dei docenti deve essere considerato come rientrante tra le condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro, e quindi va riconosciuto anche ai precari, che svolgono esattamente le stesse funzioni dei colleghi di ruolo.
Come detto, nel mese di dicembre il Tar della Toscana, con nove sentenze, ha imposto al ministero di dare «immediata e integrale esecuzione» a quanto disposto dal tribunale di Pistoia, nominando, «per il caso di eventuale, ulteriore inottemperanza, il direttore generale dell'ufficio centrale di Bilancio del ministero dell'Istruzione e del merito affinché in veste di commissario ad acta provveda nei sessanta giorni successivi agli adempimenti del caso».
Complessivamente, ciascuno per periodi che vanno dalle 5 alle 7 annualità di insegnamento, il ministero deve liquidare ai 20 docenti precari pistoiesi 54mila euro, oltre agli interessi e a 7.200 euro di spese legali destinati agli avvocati dei ricorrenti.
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