Il Tirreno

Pisa

giudice di pace/1 

Investita in bici ma non usava la ciclabile: risarcita solo al 50%

Antonio Scuglia

Fu ferita gravemente da un’auto che usciva in retromarcia da un supermarket Il magistrato: non solo le autovetture devono rispettare il Codice della strada

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Pisa

Chi esce da un parcheggio deve naturalmente stare molto attento a non investire chi si trova in mezzo alla strada, ma non è detto che chi viene investito abbia del tutto ragione. E i ciclisti devono rispettare il Codice della strada come tutti gli altri; in particolare, se c’è una pista ciclabile devono usare quella e non la carreggiata destinata alle auto. Se ne è accorta a proprie spese una donna che, a bordo di una bicicletta, aveva riportato gravi lesioni dopo essere stata gettata per terra da un’auto al parcheggio di un supermercato: in giudizio si è vista dimezzare il risarcimento chiesto (quasi 12mila euro).

Il caso è stato discusso davanti al giudice di pace pisano Dario Bongiorno (sentenza 667/17). La ciclista era rappresentata in giudizio dall’avvocato Francesca Nasoni.

L’incidente avvenne nel 2013 a Uliveto Terme: la conducente di un’auto, durante la manovra in retromarcia di uscita da un parcheggio a lisca di pesce, urtava la bici che stava transitando sulla stessa strada provocandone la caduta. L’automobilista, spiega il giudice accogliendo la tesi dell’avvocato della ciclista, ha violato il Codice della strada perché non aveva guardato con sufficiente attenzione che la strada fosse sgombra. L’assicurazione aveva sostenuto in giudizio che la ciclista sarebbe caduta da sola per la perdita di equilibrio mentre l’auto era ferma, ma la versione della caduta accidentale non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testimoni.

Secondo il giudice quindi c’è una manifesta responsabilità della conducente dell’auto «ove si consideri che è che la stessa nell’esecuzione della manovra di disimpegno dal parcheggio, peraltro effettuata procedendo in retromarcia, omise le necessarie cautele per impedire l’incidente e quindi viola le specifiche regole di condotta dettate dalle Codice». Cioè l’articolo 140, che prevede l’obbligo generico di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione, e l’articolo 154 che stabilisce che chi fa retromarcia per immettersi nel flusso della circolazione deve assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio.

Inoltre, annota il magistrato, «non può rilevare a discolpa della donna la circostanza sostenuta dalla difesa dell’assicurazione secondo la quale la conducente all’atto di eseguire la manovra di retromarcia non poteva ipotizzare né tantomeno prevedere la presenza di ciclisti in fase di attraversamento della carreggiata in contromano». Oltretutto non vi è alcuna prova che la ciclista viaggiasse in contromano.

Di qui la condanna al risarcimento dei danni.

Ma perché il giudice ha accordato soltanto il 50% della cifra richiesta? Il dottor Bongiorno rileva che anche la ciclista doveva dimostrare di essersi attenuta alle norme sulla circolazione stradale ed aver tenuto una condotta di guida prudente.

E sotto questo aspetto il comportamento della donna investita «non va esente da censura - si legge in sentenza - per non aver utilizzato la pista ciclabile presente sulla stessa via sul lato opposto ai parcheggi».

La presenza della pista ciclabile è stata documentata, dimostrata e non contestata. La donna ha dunque violato l’articolo 182 numero 9 del Codice della strada che prescrive che i velocipedi (così il codice chiama le bici) devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono salvo il divieto per particolari categorie di essi. —

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