Il Tirreno

La sentenza

Carrara, morì a 40 anni schiacciato da un blocco di marmo: oltre due milioni di euro di risarcimento ai familiari

di Pietro Barghigiani

	Il piazzale dopo l'incidente
Il piazzale dopo l'incidente

I soldi vanno alla vedova e alla figlia: l’operaio aveva un contratto di sei giorni. Entrato in azienda, dopo 48 ore venne travolto

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CARRARA. Il tempo di firmare il contratto, muoversi nel piazzale per movimentare le forniture e sperare che quel rapporto di lavoro di soli sei giorni fosse, comunque, il segnale della fine di un precariato vissuto per mesi. Entrato in azienda il lunedì, dopo due giorni Luca Savio, 40 anni, di Carrara, venne travolto e ucciso nel piazzale della ditta da un blocco di marmo di oltre 4 tonnellate. Era il luglio 2018 quando il comparto lapideo venne segnato dall’ennesima tragedia. Fu un dolore collettivo che le cronache degli anni a seguire hanno raccontato anche per altri casi come una inesorabile catena di lutti.

Per quella “morte bianca”, così le statistiche descrivono le vittime sul lavoro, il Tribunale di Massa ha condannato in solido l’azienda che aveva ingaggiato Savio e il gruista alla guida del mezzo impegnato a movimentare il blocco a risarcire la compagna e la figlia di nove anni dell’operaio con oltre due milioni e 200mila euro, e con l’aggiunta degli interessi e oltre 80mila euro di spese legali. La compagnia assicurativa della ditta coprirà fino a 927mila euro.

L’infortunio mortale avvenne l’11 luglio 2018 nel deposito della ditta Fc Autogru, in viale Zaccagna ad Avenza, durante quella che in gergo tecnico era una manovra di calzatura prima della movimentazione del blocco.

Ditta e gruista nel corso della causa avevano cercato di attribuire a Savio un concorso di colpa, sostenendo anche l’assenza del casco protettivo. Elementi respinti dal giudice Michele Fornaciari. Non sussiste negli atti la prova di una corresponsabilità della vittima. Scrive il giudice: «Premesso che a tale proposito le allegazioni tanto dei convenuti (collega e ditta, ndr) quanto della chiamata (assicurazione, ndr) sono generiche, i termini del problema sono i seguenti: posto che nel momento della movimentazione nell’area di quest’ultima (società, ndr) non avrebbe dovuto essere presente alcun soggetto, delle due l’una: o la movimentazione iniziò nonostante la presenza di (Savio, ndr), ed allora è evidente che la responsabilità è tutta e solo dell’operatore, oppure fu (Savio, ndr) che, a movimentazione iniziata in sua assenza, si avvicinò, ciò che sarebbero stati però i convenuti e la chiamata a dover dimostrare».

Sull’assenza del casco la sentenza chiarisce il punto. «Quanto al fatto che non indossasse il casco protettivo, occorre rilevare: per un verso che, data la pacifica dinamica del sinistro (fu colpito dal blocco di marmo alla schiena) , la presenza o meno del casco è irrilevante; per altro verso che dell’assenza del casco non vi è prova – si legge – Nessun dubbio sussiste, dunque, sul fatto che i convenuti siano da ritenersi responsabili della morte e pertanto tenuti, solidalmente, al risarcimento del danno».

Il blocco che schiacciò Savio pesava 4. 430 chilogrammi. «Pacifico che (Savio, ndr) è deceduto nel corso della movimentazione di un blocco di marmo da parte del gruista sul piazzale della ditta» ancora il giudice.

Nella ricostruzione giuridica del fatto con le conseguenti responsabilità sia del gruista che della legale rappresentante della società come titolare della posizione di garanzia sulle norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo il Tribunale «è evidente che la movimentazione di un blocco di marmo delle dimensioni di quello in questione debba essere qualificata, tanto per il gruista quanto per l’imprenditore, quale esercizio di un’attività pericolosa. Da tale qualificazione discende che i soggetti in questione sono senz’altro tenuti al risarcimento del danno, salva prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, prova che nella fattispecie non sussiste».

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