Aeroporto Massa-Cinquale, le società escluse ricorrono al Consiglio di Stato
Il Comune si è costituito in giudizio: al centro l’affidamento dello scalo. Il Tar ha confermato la legittimità della concessione per 15 anni dell’ aeroporto comunale a Truestar Real Estate
MASSA. Il Comune di Massa si è costituito in giudizio davanti al Consiglio di Stato nel procedimento promosso da Toscana Aeroporti Spa e South East Aviation Services Srl contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Toscana che ha respinto il ricorso sull’affidamento in concessione dell’aeroporto di Massa-Cinquale. La decisione segue la pronuncia con cui il Tar ha giudicato legittima l’intera procedura di gara, confermando l’aggiudicazione a favore della società Truestar Real Estate SA.
La vicenda riguarda la procedura avviata dal Comune nell’autunno 2024 per affidare in concessione, per la durata di 15 anni, il compendio aeroportuale comunale, destinato ad attività di aviazione generale con finalità di protezione civile, sanitarie, antincendio, turistiche e sportive, con esclusione del traffico commerciale di linea. All’esito della gara, Truestar si è classificata prima, mentre il raggruppamento formato da Toscana Aeroporti e Seas si è collocato al secondo posto.
Le due società hanno impugnato l’aggiudicazione sostenendo, tra l’altro, che la procedura dovesse essere qualificata come appalto e non come concessione e che l’aggiudicataria fosse priva dei requisiti richiesti. Su questo punto, il Tar ha chiarito in via preliminare che «la procedura di cui si controverte ha ad oggetto la concessione di un bene demaniale e non l’affidamento di un appalto o di un pubblico servizio», richiamando il contenuto degli atti di gara e il disciplinare.
Secondo i giudici amministrativi, dagli atti emergeva chiaramente la volontà del Comune di affidare «la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’uso dei beni facenti parte del sedime aeroportuale», precisando che «la concessione non comporta alcuna traslazione di potestà pubbliche».
Il Tar ha inoltre sottolineato che, attraverso la concessione, il Comune ha inteso consentire a un soggetto privato «di avvantaggiarsi delle utilità intrinsecamente connesse al compendio immobiliare aeroportuale, ammettendo un uso di tipo imprenditoriale, ma compatibile con l’interesse pubblico».
Uno dei principali motivi di ricorso riguardava l’asserita mancanza, in capo a Truestar, di un’esperienza specifica nel settore aeroportuale. Anche su questo aspetto il Tar ha respinto le doglianze, rilevando che «nessuna disposizione della legge di gara imponeva, quale requisito di partecipazione, il possesso di una pregressa esperienza nel settore aeroportuale». Il disciplinare, infatti, richiedeva solo che l’oggetto sociale comprendesse attività riconducibili al settore, requisito che Truestar ha soddisfatto prima della presentazione dell’offerta.
Quanto alla dotazione di personale specializzato e ai titoli autorizzativi, il Tribunale ha chiarito che tali elementi costituiscono «requisiti di esecuzione e non di partecipazione», potendo quindi essere acquisiti anche successivamente all’aggiudicazione. Analogo ragionamento è stato svolto per la sede operativa in Italia, aperta dalla società dopo l’aggiudicazione: secondo il Tar, «la normativa non impone il possesso della sede sin dalla fase di gara».
I giudici hanno poi respinto le censure relative alle proposte migliorative presentate da Truestar, comprese quelle riguardanti l’allungamento della pista e la realizzazione di nuove strutture. La sentenza evidenzia che «la lex specialis consentiva la formulazione di proposte migliorative» e che l’eventuale necessità di autorizzazioni urbanistiche, ambientali o paesaggistiche «costituisce circostanza ordinaria e fisiologica», da verificare nella fase esecutiva.
Alla luce di queste valutazioni, il Tar Toscana ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti, condannando le ricorrenti al pagamento delle spese di lite. Contro questa decisione è stato proposto appello al Consiglio di Stato, nel quale il Comune di Massa ha ora formalizzato la propria costituzione in giudizio per difendere la legittimità dell’operato amministrativo e della procedura di affidamento.
