Lucca, nasconde l’attività di avvocato: docente decade dall’incarico
Il giudice del lavoro conferma il provvedimento preso dal provveditore
LUCCA. Non aveva detto di svolgere anche attività di avvocato al momento di firmare il contratto di insegnante precario con fine rapporto al 30 giugno. Un’omissione che è costata a un legale la decadenza dal servizio in un istituto superiore cittadino. Un provvedimento firmato dal provveditore il 19 maggio che ora viene confermato nella sua legittimità dal giudice del lavoro Antonella De Luca. La legge prevede che «al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio». Una condizione non rispettata dal professionista che svolgeva attività forense e in parallelo veniva pagato dal ministero dell’Istruzione e del merito come insegnante di sostegno.
L’avvocato ha impugnato la decisione del provveditore sostenendo di esercitare la professione «per molti anni, accumulando un bagaglio di esperienza professionale che – come documentato dallo stato matricolare versato – ha messo al servizio dell'insegnamento per cinque anni scolastici consecutivi (dal 2020/2021 a oggi), in diversi istituti, senza che mai – in nessuna di quelle sedi – gli siano state mosse contestazioni analoghe a quelle sollevate dall'attuale».
Solo che ogni volta l’avvocato doveva chiedere l’autorizzazione per il doppio lavoro. Nel caso specifico sono poi emerse delle contestazioni sollevate dalla dirigente verso il legale-docente riguardo a dettagliate mancanze che hanno motivato il rigetto di autorizzazione a fronte della tardiva richiesta di autorizzazione. Al momento di prendere servizio nel settembre 2025, dopo la firma del contratto a tempo determinato come docente di sostegno, non solo ometteva di chiedere la preventiva autorizzazione, ma dichiarava di non trovarsi in situazioni di incompatibilità richiamate dalle disposizioni di legge in materia.
«È evidente, pertanto che il docente che svolga contemporaneamente attività legale debba preventivamente rendere edotta l’amministrazione non solo dello svolgimento della suddetta attività, ma anche dell’ambito di svolgimento della professione forense, dell’impegno che lo stesso determina nonché di ogni ulteriore elemento utile al dirigente scolastico per valutare in concreto la compatibilità con l’espletamento dell’incarico di docente» conclude la sentenza.
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