Il Tirreno

Lucca

La sentenza

Motociclista ko per un cinghiale: la Regione condannata a risarcirlo

di Pietro Barghigiani
Motociclista ko per un cinghiale: la Regione condannata a risarcirlo

Lucca, oltre 13mila euro di danni tra lesioni personali e mezzo da riparare

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LUCCA. Uno schianto in moto provocato da un cinghiale sbucato all’improvviso. Il centauro finì all’ospedale con qualche escoriazione, la Kawasaki modello Ninja 1000 sx, non marciante, prese la strada dell’officina per i gravi danni riportati e l’animale venne smaltito da Sistema Ambiente.

Per quell’incidente il Tribunale di Firenze ha condannato la Regione a risarcire con oltre 13mila euro (spese legali incluse) il motociclista che alle 5 del 26 agosto 2022 rimase coinvolto nell’incidente causato dall’ungulato sulla via Sarzanese (competenza regionale) con direzione Viareggio – Lucca nella frazione di Maggiano all’altezza del civico 5519. L’animale lo colpì alla fiancata destra facendolo cadere sull’asfalto. La moto, priva di conducente, continuò la sua corsa uscendo sul lato destro della carreggiata, impattando contro un cordolo in muratura, demolendolo in parte e andando a cadere, poi, in un fossato sottostante tra la fitta vegetazione. Dimesso dal San Luca con 5 giorni di referto, il motociclista fece causa alla Regione per chiedere il risarcimento dei danni personali e della moto. Il giudice gli ha dato ragione. Secondo il Tribunale «appare altamente verosimile – tanto più in assenza di una ricostruzione alternativa della dinamica fondata su riscontri obiettivi – che il signore non si sia avveduto dell’animale il quale, abbandonata la fitta vegetazione attigua alla strada e impegnata la carreggiata per attraversarla, andava ad impattare con la parte laterale destra del motociclo, senza che il suo conducente potesse fare alcunché per evitare l’urto. In conclusione, l’attore ha dimostrato che l’evento dannoso è stato causato da un animale selvatico, nella specie cinghiale rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato ex art. 1, l 157 / 1992)» . Sulla responsabilità della Regione, il giudice sottolinea che «non risulta fornita la prova del caso fortuito. La convenuta (Regione, ndr) non ha in particolare dimostrato che il comportamento dell’animale si sia posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, quale causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili».

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