Altopascio, appalto vinto con una mazzetta: condanna definitiva per un imprenditore
Pena confermata in Cassazione, l’impresario edile aveva pagato 5mila euro
ALTOPASCIO. Annullata la contestazione per un episodio, ma confermata la responsabilità sugli altri casi per i reati di corruzione e turbativa d’asta con la pena definitiva a un anno, 10 mesi e 20 giorni di reclusione.
La Cassazione mette il sigillo alla posizione giudiziaria di Valter Bianucci, 72 anni, imprenditore edile di Altopascio, coinvolto nel 2021 nell’inchiesta “Coffee break”.
Un’indagine con decine tra indagati e arrestati che mise in luce un sistema di appalti pilotati nei comuni di Uzzano e Pescia con l’accordo esplicito tra politici, funzionari e imprenditori (l’ex sindaco di Pescia dal 1992 al 2001 Renzo Giuntoli patteggiò 4 anni, ndr) per favorire chi era disposto a versare mazzette a dirigenti e amministratori pubblici.
Bianucci era stata giudicato con rito abbreviato dal gup del Tribunale di Pistoia, sentenza poi confermata in appello.
Ora la Suprema Corte “toglie” un episodio – «fatto non sussiste» – tra quelli addebitati all’imprenditore e ribadisce nel resto la sua responsabilità. Non era un imprenditore vittima delle richieste di politici e funzionari corrotti. Si era messo a disposizione e per ottenere appalti era pronto a pagare.
Scrive la Cassazione che «la difesa omette di considerare la centralità della conversazione del 9 gennaio tra il Giuntoli e il ricorrente, che subito comprendeva il discorso del Giuntoli e si proponeva come persona disposta a collaborare con il Lenzi (dirigente comune di Uzzano, ndr) , dichiarandosi disponibile a parlarci, a vedere di che lavoretti si tratta e “a dare qualcosa” (”per incoraggiare la situazione”, diceva Giuntoli, ottenendone l’immediato assenso) e ad andare a cena tutti insieme (”Bravo, bravo, vediamo se si riesce a imbastire qualche lavoretto anche con lui, cerchiamo di fare del nostro meglio volentieri, mi sembra giusto”) ».
I giudici di legittima sottolineano che da «tale colloquio non emerge nessuna costrizione, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, risultando, anzi, l’immediata e spontanea adesione del ricorrente nonché la disponibilità ad entrare nel giro del Lenzi tant’è che il giorno dopo l’appalto per la viabilità stradale veniva affidato al ricorrente».
Le conversazioni successive, riportate in sentenza confermano l’impostazione accusatoria e, oltre a dar conto dei rapporti diretti tra Bianucci e Lenzi, dimostrano che il giorno dopo il colloquio del 4 febbraio, «il ricorrente versava la somma di 5 mila euro, ribadendo al Giuntoli di stare tranquillo e di aiutarsi a vicenda».
Una tangente di 5mila euro che per la Cassazione non va minimizzata per la somma esigua, ma contribuisce a dare forza alla gravità della vicenda nel suo complesso e nell’effettiva lesione dell’interesse pubblico.
L’imprenditore con la sua Esmoter Costruzioni Srl aveva ottenuto lavori per oltre 60 mila euro a fronte del pagamento di una tangente di importo pari a neanche il 10 per cento dell’appaltol
Pietro Barghigiani
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