Regolamento concessioni portuali, ecco l’ordinanza di Gariglio
Il presidente dell’Adsp del Mar Tirreno Settentrionale ha assunto un provvedimento temporaneo in attesa di sottoporre le modifiche al Regolamento riguardante il rilascio delle concessioni sulla base di un decreto ministeriale del 2022
LIVORNO. Cambia, attraverso un’apposita ordinanza emanata dal presidente Davide Gariglio, il regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali, per l’amministrazione delle aree demaniali e patrimoniali, nonché per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.
La modifica, temporanea nell’attesa che sull’argomento si pronuncino l’intero cluster portuale e il Comitato di gestione dell’ente e l’organismo di partenariato, prende spunto dal regolamento per il rilascio di concessioni di aree e banchine adottato con il decreto numero 202/2022 del ministro delle Infrastrutture e trasporti, emanato di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze.
Nell’ordinanza viene specificato che, in riferimento all’articolo 18 della Legge 84/94, che disciplina la materia riguardante il rilascio di concessioni alle imprese portuali, si applicano integralmente le disposizioni del suddetto decreto ministeriale e che le norme del regolamento dell’Adsp non in contrasto con il citato decreto devono intendersi pienamente applicabili, nonché essere applicate in necessario raccordo con l’intervenuta normativa.
In particolare, l’ordinanza recita che “ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del citato decreto le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 dello stesso si applicano anche agli atti concessori ed agli atti sostitutivi di cui all’articolo 18, comma 6, della Legge numero 84 del 1994, rilasciati anteriormente all’entrata in vigore del decreto medesimo”.
E il comma 6 dell’articolo 18 della Legge di settore specifica che ai fini del rilascio delle concessioni alle imprese portuali, è richiesto ai richiedenti di presentare, all'atto della domanda, un programma di attività assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto e di possedere adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi. Le stesse imprese devono poi avere un organico di lavoratori rapportato al programma di attività descritto nel piano operativo alla base della richiesta di concessione.
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