Il Tirreno

Livorno

La sentenza

Addetto alla sicurezza di Livorno condannato dalla Cassazione per usura ed estorsione

di Stefano Taglione
La Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione

Michel Pagnini ritenuto responsabile in via definitiva dopo la denuncia della vittima: per lui cinque anni e mezzo di reclusione. L'amico aveva già patteggiato quattro anni

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LIVORNO. Diventa definitiva la condanna a cinque anni e sei mesi di reclusione per usura ed estorsione nei confronti di Michel Pagnini, livornese di 39 anni ed ex addetto alla sicurezza nei locali cittadini. La seconda sezione penale della Cassazione ha infatti rigettato il ricorso presentato dalla difesa, rappresentata dall’avvocato Gabriele Rondanina, confermando la sentenza del marzo scorso della corte d’appello di Firenze, che aveva ridotto la pena di primo grado di sei mesi (fu di sei anni quella del tribunale di Livorno). I giudici di legittimità hanno ritenuto infondati – o in parte inammissibili – tutti gli otto motivi di ricorso sollevati dalla difesa, chiudendo così una vicenda giudiziaria partita dalla denuncia di un libero professionista livornese.

La vicenda

I fatti risalgono al 2022. Secondo quanto accertato – nello stesso procedimento penale aveva patteggiato quattro anni il coetaneo Saimon Lorenzini, assistito dall’avvocata Barbara Luceri – alla vittima sarebbero stati imposti una serie di prestiti con tassi d’interesse usurari, arrivati in alcuni casi – secondo l’accusa – a superare il 1.000%. Quando l’uomo non era più riuscito a sostenere i pagamenti, sarebbero scattate pressioni, minacce e anche violenze fisiche, culminate in uno schiaffo e in frasi intimidatorie che avevano spinto l’uomo a rivolgersi ai carabinieri, che hanno avviato le indagini su delega della pubblico ministero Ezia Mancusi: «Mi avevano messo il cappio al collo», furono le parole della vittima. Il processo di primo grado si era concluso nel febbraio 2024 con una condanna a sei anni. In appello, Pagnini era stato assolto da uno dei capi di imputazione per usura, ma condannato per gli altri episodi di usura ed estorsione, con una riduzione della pena a cinque anni e sei mesi, oltre a 1.900 euro di multa.

Il ricorso

Davanti alla Cassazione, la difesa aveva tentato di rimettere in discussione l’intero impianto accusatorio: dall’utilizzabilità dei messaggi Whatsapp estratti dai telefoni sequestrati, alla credibilità della persona offesa, fino alla configurabilità stessa del reato di estorsione e al diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha però respinto punto per punto le richieste. In particolare, i giudici hanno ribadito che i messaggi trovati nei cellulari sequestrati sono utilizzabili come prova, anche se acquisiti su iniziativa del pubblico ministero, e che nel caso concreto non vi è stata alcuna violazione dei diritti dell’imputato. «Questa corte, aderendo alle indicazioni della Corte costituzionale, ha quindi abbandonato l’orientamento precedente – scrive il collegio – e ha affermato che i messaggi di posta elettronica, quelli WhatsApp e gli sms conservati nella memoria di un dispositivo elettronico, costituiscono corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo o per altra causa, non abbiano perso ogni carattere di attualità, in rapporto all’interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento storico; sicché, fino a quel momento, la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall’articolo 254 codice di procedura penale per il sequestro della corrispondenza». Confermata anche la piena attendibilità della vittima, ritenuta supportata da riscontri oggettivi, tra cui i messaggi, le testimonianze dei carabinieri del nucleo investigativo diretto dal maggiore Guidi Cioli e il sequestro di cinquemila euro in contanti nell’abitazione di Pagnini. «La corte d’appello – si legge nel dispositivo – con motivazione logica, esaustiva ed esente da vizi rilevabili in questa sede, ha specificamente illustrato i motivi per i quali l’assoluzione per il delitto di usura (il capo A contestato ndr) non incida sul giudizio di attendibilità della persona offesa. Invero, è stato argomentato che i fatti, come raccontati dalla persona offesa, difettando il requisito del prestito del denaro, invece che nel delitto di usura, andrebbero inquadrati nel delitto di estorsione, che però non è stato contestato. Inoltre, la Corte di appello ha osservato che i fatti contestati al capo A sono relativi a una vicenda antecedente di due anni rispetto ai fatti accaduti nel 2022 e oggetto della denuncia sporta il 22 agosto 2022 dalla persona offesa, avvenuti in un contesto del tutto diverso». Respinte anche le censure sulla mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello e sul diniego delle attenuanti generiche, giudicato congruamente motivato in ragione della gravità delle condotte.

Confiscati i 5mila euro

La Cassazione – presidente del collegio Andrea Pellegrino, a latere Maria Daniela Borsellino, Michele Calvisi, Simonetta Colella e Daniela Cardamone (quest’ultima relatrice) – ha inoltre confermato la confisca di cinquemila euro, ritenuta non giustificata da una provenienza lecita. Anche su questo punto, secondo i giudici, la difesa non ha fornito elementi concreti. «A fronte dell’assolvimento dell’accusa dell’onere della prova quanto alla sussistenza della sproporzione tra la somma in sequestro e il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica tramite specifiche indagini patrimoniali – si legge nella pronuncia – non emerge che l’imputato abbia allegato alcun elemento che sia idoneo a dimostrare la sua capacità reddituale e a elidere la sproporzione tra quest’ultima e la somma caduta in sequestro o anche solo a consentire di distinguere la parte di provenienza lecita da quella di provenienza illecita». Con il rigetto del ricorso, la condanna diventa ora irrevocabile. Pagnini è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali. 

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