Livorno, si schiantò per evitare il “pirata” riportando lesioni gravissime: risarcito dopo 4 anni
L’incidente in scooter sulla provinciale 8, a Collesalvetti, risale al 5 settembre 2021. Il giudice: «Il Fondo di garanzia per le vittime della strada gli versi 245mila euro»
COLLESALVETTI. Stava viaggiando in motorino lungo la strada provinciale 8, in direzione di Gabbro, quando all’improvviso un’auto proveniente dal lato opposto della carreggiata ha invaso la sua corsia per superare un’altra macchina. Una manovra pericolosa, quella dell’altro conducente, che ha costretto lo scooterista - un cinquantunenne livornese residente nel comune di Collesalvetti - a sterzare bruscamente per evitare lo scontro. Nel farlo, purtroppo, è finito nel fossato, riportando fratture e lesioni gravissime, che lo hanno costretto per mesi all’immobilità o quasi.
Il risarcimento
A distanza di oltre quattro anni dall’incidente - avvenne alle 11 di mattina del 5 settembre del 2021 - l’uomo ottiene finalmente un risarcimento: 245.544,07 euro dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, l’organismo istituito dallo Stato per ripagare i danni causati da incidenti stradali provocati da mezzi non identificati, non assicurati o rubati. Chi guidava i due veicoli coinvolti - quello che ha fatto il sorpasso e quello superato (quest’ultimo però non avrebbe colpe, ndr) - è infatti scappato senza fermarsi né prestare soccorso.
Le lesioni gravissime
La vittima, ricoverata all’ospedale di viale Vittorio Alfieri in condizioni critiche, ha subìto operazioni chirurgiche e affrontato un lungo percorso di riabilitazione, con conseguenze permanenti importanti: «Frattura a libro aperto del bacino con diastasi della sinfisi pubica di circa 51 millimetri - il referto iniziale del pronto soccorso di Livorno, dov’era stato trasportato d’urgenza con un’ambulanza - un’altra a tutto spessore a decorso longitudinale del sacro in sede mediana e paramediana sinistra, frattura della branca ileo-pubica in sede para acetabolare e del pilastro acetabolare anteriore di sinistra e frattura della branca ischio-pubica omolaterale». Ma non solo. Anche una «tumefazione dei tessuti molli in prossimità dei focolai fratturativi e in fase arteriosa un piccolo gemizio ematico del pavimento pelvico di sinistra, in corrispondenza della sinfisi pubica diastasata, verosimilmente a carico del muscolo ischio cavernoso». In fase venosa, inoltre, i medici avevano registrato la «presenza di minima quota ematica alla radice del corpo cavernoso destro del pene». Alla vittima, per quasi un anno, è stata riconosciuta un’invalidità totale, mentre per 30 giorni al 75%, per altri 40 al 50% e al 25% per 20 giorni. L’incidente ha inoltre provocato una «diminuzione dell’integrità psicofisica pari al 45-46%», si legge ancora negli atti del processo civile. La compagnia assicurativa nominata per pagare i danni nei casi in cui il responsabile non sia identificato, che in Toscana agisce per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, si era difesa sostenendo che non c’era la prova che un’auto avesse causato la caduta, che mancava il contatto tra i veicoli e che il motociclista avrebbe «fatto tutto da solo». Secondo la società, inoltre, mancava anche una denuncia all’autorità, necessaria secondo il suo avvocato per ottenere il risarcimento.
La decisione del giudice
Il tribunale di Livorno, con una sentenza civile depositata nei giorni scorsi dal giudice Giulio Scaramuzzino, ha però dato ragione allo scooterista. Grazie alle testimonianze di chi era presente il tribunale ha ritenuto credibile e chiara la ricostruzione dei fatti: un sorpasso azzardato, l’invasione della corsia opposta e la conseguente caduta. Il giudice, inoltre, ha ricordato che non è necessario che i mezzi si scontrino per riconoscere il risarcimento, ma che è sufficiente che la manovra illecita di un altro conducente causi l’incidente. Rimarcando che la mancanza della denuncia non impedisce di ottenere il risarcimento e che non si può pretendere che, in un momento di emergenza, il ferito o i presenti si mettano a prendere la targa dell’auto che scappa (così da individuare un colpevole).La sentenza ribadisce un concetto importante: il Fondo di garanzia esiste proprio per tutelare chi subisce danni da parte di automobilisti che poi si dileguano. In sostanza il tribunale ha riconosciuto le responsabilità dell’auto "fantasma" che ha costretto lo scooterista a finire fuori strada, condannando il responsabile assicurativo a risarcire i danni subiti.
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