«Una serra della droga all’Attias»: livornese condannato a un anno e dieci mesi
Il quarantenne ritenuto responsabile di spaccio: nella casa di corso Mazzini sei lampade alogene e l'equivalente di 1.240 dosi di marijuana e 1.231 di hashish
LIVORNO. Era stato condannato dalla corte d’appello di Firenze a un anno e dieci mesi di reclusione, oltre a pagare cinquemila euro di multa, per aver allestito in un appartamento di piazza Mazzini una serra della droga. I finanzieri dei baschi verdi, infatti, l’8 marzo del 2022 avevano sequestrato all’interno dell’abitazione sei lampade alogene, un bilancino di precisione, quattro contenitori di olio di hashish e due panetti della stessa sostanza da 90 e 14 grammi, oltre a diversi chili di marijuana suddivisi in sei buste da 54,6, 201,7, 515,7, 1.007, 433 e 1.278 grammi: tre chili e 490 grammi in tutto di quest’ultima tipologia.
Nei giorni scorsi la Cassazione, per il quarantenne livornese Jonathan Paoli, ha confermato la sentenza dopo il ricorso presentato dal difensore, Carlo Alberto Zaina. Nella stessa inchiesta delle fiamme gialle, fra l’altro, era chiamata in causa pure una seconda persona, con perquisizioni in altri appartamenti e all’interno di un panificio. «Premesso che è stata impugnata la sentenza della corte d’appello di Firenze del 18 marzo 2024, che ha confermato la decisione resa dal giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Livorno il 21 ottobre 2022 – si legge nella pronuncia – con la quale Paoli, al quale erano state concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, era stato ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Osservato che il primo motivo, con cui la difesa contesta la mancata riqualificazione della fattispecie contestata, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata. La corte d’appello, infatti, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento ha rimarcato l'impossibilità di formulare un giudizio di ridotta offensività del fatto, avendo l'imputato organizzato un vero e proprio laboratorio di produzione e smercio di sostanze, possedendo una serra con sei lampade per la coltivazione della cannabis con gli strumenti a ciò funzionali, essendo inoltre significativi i dati quantitativi delle sostanze sequestrate, da cui sono risultate ricavabili 1.240 dosi medie singole di marijuana e 1.231 dosi medie singole di hashish».
«Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche – proseguono i giudici – è anch’esso manifestamente infondato, avendo al riguardo la corte d’appello rimarcato, in maniera non irragionevole, l’assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, per cui la pena inflitta dal primo giudice, peraltro non eccessiva, è stata legittimamente confermata, essendosi in particolare sottolineato che la collaborazione dell’imputato ha avuto luogo quando la polizia giudiziaria si è recata nella sua abitazione per effettuare una perquisizione che avrebbe consentito di rinvenire comunque la droga. Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole dell’applicazione della recidiva, avendo al riguardo la corte d’appello osservato, in maniera non irragionevole, che la condotta per cui si è proceduto è sintomatica della maggiore pericolosità dell’imputato, il quale sin dal 2013 ha dato prova di essere dedito alla produzione e alla detenzione di cannabis finalizzata allo spaccio».
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