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Cosa Nostra a scuola: bidello licenziato dopo la condanna

di Pietro Barghigiani
Cosa Nostra a scuola: bidello licenziato dopo la condanna

Firenze, favoreggiamento verso due boss: lavorava al Sassetti Peruzzi

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FIRENZE. Quando era in Sicilia faceva l’uomo di fiducia di due boss. E si prestava a favorirne gli incontri in maniera discreta, arrivando anche a prestare il proprio cellulare per evitare intercettazioni grazie all’uso dell’apparecchio “pulito”.

Un periodo brevissimo, un paio di settimane secondo quanto intercettato dagli investigatori. Ma sufficiente per incappare in una serie di effetti collaterali da dover scontare.

Arrivato in Toscana nel 2021 la sua vita era cambiata con l’assunzione a tempo indeterminato come collaboratore scolastico. Un taglio netto con il passato, anche se il destino non si rimuove con la distanza fisica, lasciandosi alle spalle radici e frequentazioni.

Quello che era successo nel settembre-ottobre 2015 non era rimasto confinato nell’isola baciata dal sole. Nel frattempo, è diventato un processo per favoreggiamento di Cosa Nostra che si è concluso – sentenza definitiva – con una condanna a 3 anni con pena accessoria di 5 anni di interdizione dai pubblici uffici. Una sentenza che ha portato al licenziamento del collaboratore scolastico 39enne di un istituto superiore fiorentino- Sassetti Peruzzi – che, dopo aver impugnato il provvedimento disciplinare e chiesto il reintegro negli organici del ministero dell’Istruzione e del merito, ha ricevuto un perentorio rifiuto dal Tribunale di Firenze, sezione lavoro (giudice Silvia Fraccalvieri) . La gravità del reato preclude il ritorno al lavoro sotto lo Stato e in un ambiente in cui vengono coltivati valori opposti a quelli che l’ex dipendente aveva, al contrario, servito nella provincia di Palermo.

In particolare, il collaboratore scolastico si sarebbe prestato ad agevolare nei loro contatti due uomini d’onore, l’uno capoclan reggente di una famiglia mafiosa, l’altro reggente del mandamento di San Mauro Castelverde. Come lo spiega il Tribunale nelle sentenze di condanne confermate fino in Cassazione. L’uomo garantiva la segretezza delle riunioni tra i due boss «cedendo utenze telefoniche ai favoriti e facendo da intermediario per l’effettuazione dei loro incontri».

Secondo le intercettazioni ambientali e le sue stessa dichiarazioni nel corso di un interrogatorio, era pienamente consapevole «della qualità criminale dei quattro soggetti aiutati e l’assenza nei contatti di qualsiasi causale lecita». E ancora nel favoreggiamento di Cosa Nostra aiutava i boss indagati «a eludere le investigazioni dell’autorità; condotta, in particolare, consistita nell’avere svolto il ruolo di intermediario tra i due, sia veicolando messaggi criptici dall’uno all’altro, sia agendo al fine di consentire la realizzazione di incontri riservati tra i medesimi, sia ancora dando in uso la propria utenza telefonica al fine di intrattenere colloqui telefonici, con l’aggravante di avere agito al fine di agevolare l’associazione criminale mafiosa Cosa Nostra, in Petralia Sottana (Palermo), tra il 24 settembre e l’8 ottobre 2015».

Acquisiti i contenuti della parte penale, il Tribunale civile ha respinto la richiesta di reintegro in servizio come collaboratore scolastico dichiarando legittimo il licenziamento. Il reato per cui è stato condannato «non consente la prosecuzione per la sua specifica gravità, considerata l’obiettiva gravità della accertata condotta delittuosa, consistita nel reiterato e consapevole favoreggiamento di due esponenti di spicco di Cosa Nostra, al fine di consentire loro di eludere le investigazioni della autorità (gravità della condotta evidenziata e rimarcata dai giudici penali in tutte le sentenze penali emesse all’esito dei tre gradi di giudizio, nelle quali è stata, peraltro, confutata la tesi alternativa lecita riproposta dal ricorrente anche nel presente giudizio, in quanto contrastante non solo con le risultanze delle disposte captazioni, ma con le stesse dichiarazioni rese dall’imputato in sede di interrogatorio».

Il Tribunale sottolinea, infine, di dover tenere conto delle peculiari caratteristiche del settore scolastico, «volto primariamente ad assicurare e tutelare le esigenze di educazione e formazione degli studenti». Chi favorisce la mafia non può stare in una scuola alle dipendenze e pagato dallo Stato.l

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