Il Tirreno

Empoli

Il caso

Fu deportato nei lager nazisti, ma per il Tribunale è “solo” riduzione in schiavitù – Niente risarcimento agli eredi: la sentenza che fa discutere

di Danilo Renzullo

	Il campo  di concentramento di Mauthausen dove furono deportati anche numerosi civili dell’Empolese Valdelsa
Il campo  di concentramento di Mauthausen dove furono deportati anche numerosi civili dell’Empolese Valdelsa

Il giudice ha respinto la richiesta risarcitoria presentata dagli eredi di un uomo di Montelupo Fiorentino deportato nel 1944 dai nazisti

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MONTELUPO. La deportazione in un campo di concentramento nazista può non essere un crimine di guerra e contro l’umanità, ma una “semplice” riduzione in schiavitù. Un reato prescrivibile e che, dopo quindici anni, non può più essere rivendicato. Né da chi ha subito ogni tipo di angheria, né dagli eredi. È quanto ha stabilito il Tribunale di Firenze – sezione civile – con una sentenza dello scorso 18 luglio destinata a far discutere. Il giudice ha infatti respinto la richiesta risarcitoria presentata dagli eredi di un uomo di Montelupo Fiorentino deportato nel 1944 dai nazisti nel campo di concentramento di Mauthausen prima e nei sottocampi di lavoro in Austria dopo, morto al ritorno in Italia dopo oltre 20 anni trascorsi nell’ospedale psichiatrico di San Salvi.

La storia

Cuoco, rappresentante e grande esperto di tessuti, nato a Sinalunga nel 1906 e poi trasferitosi a Montelupo Fiorentino, l’uomo è stato prelevato nella notte tra il 7 e l’8 marzo 1944, nel corso di un’operazione di rastrellamento militare nazifascista, dalla sua casa a Montelupo dove viveva con la famiglia (moglie e quattro figli). Trasportato a “Villa Triste” a Firenze, dove aveva sede una sezione della polizia politica tedesca, dopo un controllo dei documenti, venne condotto insieme ad altri in piazza Santa Maria Novella alle Scuole Leopoldine e poi alla stazione di Santa Maria Novella, da dove partì l’8 marzo 1944, raggiungendo tre giorni dopo il campo di concentramento di Mauthausen. Trasferito in un campo di lavoro a Linz, fu «costretto a svolgere 14-15 ore al giorno di lavori forzati ricevendo scarsissima nutrizione e i noti soprusi», la ricostruzione. «Rientrato nel campo di Mauthausen il 6 giugno 1944, venne trasferito al sottocampo Linz III; le sue condizioni psichiche e fisiche si erano tuttavia pesantemente aggravate, tanto che, nonostante il 5 maggio 1945 il campo fosse stato liberato dalle armate americane, fu costretto a trattenersi ancora in Germania» a causa delle pessime condizioni di salute. Curato in qualche modo in ospedale statunitense, solo il 19 giugno 1945 riuscì a rientrare in Italia e, nei giorni successivi, a riunirsi ai familiari a Montelupo Fiorentino. Persa la precedente occupazione lavorativa di rappresentante, trovò un impiego in una vetreria della zona, «ma i traumi subiti lo costrinsero al ricovero, nel 1953, nell’ospedale psichiatrico di San Salvi a Firenze, dove morì il 17 maggio 1976».

La richiesta

Gli eredi dell’uomo hanno presentato una richiesta per accedere al fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità, lo strumento istituito e gestito dal ministero dell’Economia e delle Finanze per indennizzare i danni del Terzo Reich a cui si ha diritto con una sentenza che riconosce i crimini commessi dai nazisti tra il settembre 1939 e l’8 maggio 1945. Ma a differenza di altre sentenze che hanno riconosciuto i crimini di guerra e contro l’umanità, accertando la responsabilità del Terzo Reich per i fatti illeciti commessi e condannando la Repubblica federale di Germania, la richiesta è stata respinta non riconoscendo i crimini di guerra.

Le motivazioni

Sulla base della documentazione prodotta dagli eredi «risulta la deportazione e l’internamento» dell’uomo «nei campi di concentramento nazisti». «Nel caso in esame – recita la sentenza –, siamo in presenza di un’ipotesi di reato che può astrattamente qualificarsi quale reato di riduzione in schiavitù». Un reato che all’epoca («Occorrendo fare riferimento al termine di prescrizione vigente al momento della consumazione del reato in forza del principio d’irretroattività della norma», specifica il dispositivo del Tribunale) prevedeva la prescrizione in quindici anni». Il «diritto al risarcimento danni», specifica la sentenza, si è prescritto nel marzo del 2019 – a fronte del ricorso degli eredi dell’uomo presentato nel 2024 –, cioè 15 anni dopo la data di pubblicazione della storica sentenza delle Sezioni unite della Cassazione del marzo 2004 che ha stabilito il “potere” dei giudici italiani di giudicare la Germania per i crimini nazisti, negando l’immunità nei casi di deportazione e lavoro forzato. 

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