Empoli, «licenziamento illegittimo»: scatta il reintegro dell’operaio – Quanto dovrà risarcire l’azienda
Il Tribunale di Firenze ha annullato il licenziamento di un operaio empolese, impiegato fino a pochi anni fa in un’azienda nella zona del Terrafino
EMPOLI. Non c’erano i presupposti per la giusta causa, anche se quel provvedimento era inserito nell’ambito di una ristrutturazione aziendale e di un percorso di cessione di ramo d’azienda che ha spinto la società a snellire l’organico. Per questo il Tribunale di Firenze - sezione lavoro - ha annullato il licenziamento di un operaio empolese, impiegato fino a pochi anni fa in un’azienda attiva nella zona del Terrafino, e condannato la società al reintegro e al pagamento di un’indennità risarcitoria. Salari e contributi arretrati, che il lavoratore avrebbe dovuto percepire, ma che a causa del licenziamento non ha mai incassato.
Odissea dal lieto fine
Un sospiro di sollievo per l’operaio che dopo due anni di odissea giudiziaria si è visto riconoscere non solo il «diritto» a quel posto di lavoro che occupava da 35 anni, ma anche un risarcimento del danno per un periodo di cassa integrazione a zero ore al quale era stato costretto prima del licenziamento. Un provvedimento scattato a seguito di un processo di ristrutturazione aziendale dell’impresa attiva nella zona del Terrafino che ha portato poi alla cessione del ramo d’azienda. Una linea di produzione, quella da dismettere, dalla quale l’operaio era stato trasferito alcuni anni prima e che "occupava" saltuariamente in caso di necessità. Una condizione che, secondo i giudici fiorentini, non rispetta i criteri sulla base dei quali l’azienda ha individuato i lavoratori da licenziare.
Per 24 anni in azienda
Assunto nel 1988, l’operaio è stato licenziato nel 2024, dopo un anno di cassa integrazione a zero ore, a seguito di un processo di ristrutturazione aziendale che ha portato poi alla cessione di un ramo d’azienda. L’operaio, dopo 24 anni di lavoro nello stabilimento, è stato trasferito nel 2012 in un’altra area di produzione e, dopo due anni, è stato addetto alla gestione del magazzino e della movimentazione dei prodotti prima della collocazione in cassa integrazione straordinaria a zero ore a fronte della riorganizzazione aziendale che prevedeva la cessazione di un ramo di azienda.
Impugnato il licenziamento
Una procedura di licenziamento collettivo per la riduzione di nove posti di lavoro - gestita anche attraverso incentivi all’esodo - che ha portato al licenziamento dell’operaio. Al momento dell’apertura della procedura di mobilità, nel marzo 2023, il lavoratore non risultava però addetto al reparto in dismissione e per questo ha deciso di impugnare il provvedimento. «Essendo documentale che l’azienda ha adottato, quale unico criterio di scelta dei lavoratori da licenziare, l’essere occupati nel soppresso reparto di produzione, ne consegue che il ricorrente non doveva essere incluso nella procedura di mobilità e che, quindi, il licenziamento irrogatogli è illegittimo, perché intimatogli in violazione del criterio (di carattere esclusivamente tecnico-produttivo) di scelta dei lavoratori da licenziare adottato dall’azienda», sottolinea il Tribunale di Firenze che ha accolto il ricorso dell’operaio condannando la società al reintegro dell’operaio, al pagamento di dodici stipendi, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per tutto il periodo di inattività del lavoratore e a quasi 17mila euro di risarcimento del danno.
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