Scooterista contro lo spartitraffico: Comune condannato a risarcirlo
Pietrasanta, il blocco di cemento non era stato segnalato e illuminato adeguatamente
PIETRASANTA. Quei blocchi new jersey non erano segnalati. Ma anche il conducente dello scooter non è esente da responsabilità. Una causa per danni, che sembra un pareggio di reciproche mancanze, si conclude con la condanna del Comune a risarcire i danni patiti da un giovane che nel febbraio 2020 andò a schiantarsi con il suo scooter contro una barriera di cemento i cui responsabili della collocazione sono stati riconosciuti “colpevoli” di non aver garantito un’adeguata visibilità dell’ostacolo. Il risarcimento fissato dal Tribunale di Lucca era di 120mila euro. Solo che nell’attribuire un concorso di colpa del ferito pari al 50 per cento, alla fine la liquidazione del danno si “ferma” a 60mila euro.
Lo schianto
È la storia in chiave giudiziaria, dopo il superamento della fase sanitaria, dell’incidente che avvenne poco prima della mezzanotte del 2 febbraio 2020. Lui, un 23enne residente a Seravezza, andò a sbattere con il suo scooter Scarabeo Aprilia contro il new jersey posizionato in via Marconi, all’angolo con via San Francesco. Blocchi di cemento delle dimensioni di 2,90 metri in larghezza per uno in altezza. Erano stati messi nel quadro delle misure di sicurezza prese dal Comune per lo svolgimento della Fiera di San Biagio. Serie le lesioni subìte dal giovane che riportò diversi traumi e 45 giorni di prognosi.
Pioveva quella sera. E l’area non era illuminata al meglio. Il giorno successivo all’impatto il Comune aveva sistemato cartelli stradali e lampeggianti per segnalare la presenza dei new jersey. Un gesto riparatore di cui il Tribunale ha tenuto conto nella valutazione delle responsabilità dell’ente.
Pericolo non segnalato
«L’istruttoria orale svolta conferma che, in occasione del sinistro, mancava del tutto la cartellonistica di segnalazione dell’interruzione stradale ed una segnalazione luminosa di pericolo, inseriti invece il giorno successivo – scrive il giudice – inoltre, in quel punto specifico della via Marconi in cui era collocato il manufatto veniva a crearsi un cono d’ombra tra i due lampioni che costeggiano la via. Ciò è stato indicato anche dai carabinieri intervenuti (“...la strada è illuminata a sufficienza anche se nel punto di dislocazione del new jersey vi è una leggera ombra dovuta al fatto che si trovava nel centro di due lampioni. Il semaforo posizionato solo sulla via San Francesco era attivo. Non era presente alcuna cartellonistica stradale che avvisasse la loro presenza, se non i divieti di sosta nella strada interessata dalla fiera”)».
I blocchi messi in prossimità di un incrocio e la presenza, nel punto in questione, di una zona d’ombra in orario notturno «avrebbero imposto di inserire strumenti idonei a fornire tempestivo avviso agli utenti della strada, sì da consentire loro di adeguare conseguentemente la condotta di guida e di evitare l’ostacolo; tant’è che, in condizioni di pioggia o maltempo (prevedibili in periodo invernale), la pericolosità della cosa era ulteriormente aggravata, anche e proprio per l’ampio spazio della sede stradale occupato».
Concorso di colpa
Nella disamina dei fatti, il Tribunale valuta anche le negligenze dello scooterista che «non teneva una condotta di guida adeguata allo stato dei luoghi (centro abitato) ed alle condizioni meteorologiche (pioggia battente) e che non ha avuto il pieno controllo del mezzo condotto, al momento del sinistro. Infatti, per le modalità dell’impatto, descritto anche dai testimoni che hanno rappresentato come l’attore sia letteralmente “andato a sbattere” contro il new jersey, non risulta che egli abbia posto in essere alcuna manovra di emergenza, cercando di evitare l’ostacolo o di occupare la restante porzione di carreggiata in direzione centro città: il che conduce a ritenere presumibile una velocità superiore al limite consentito nel tratto in questione e comunque una non piena capacità di controllo del motociclo». Il risarcimento previsto, quindi, va dimezzato.l